Speciale Il caso Giulia Tramontano
respinta l'istanza

Omicidio Giulia Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello

Per i giudici, l'imputato "non ha rielaborato criticamente il movente del delitto". La famiglia Tramontano non si è detta disponibile a partecipare al programma riparatorio

09 Lug 2025 - 13:09

La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata che era al settimo mese di gravidanza. La decisione, si legge in una nota del presidente della Corte, Giuseppe Ondei, è dovuta al fatto i motivi posti a fondamento della sua richiesta "sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell'ammissibilità dell'invio dell'imputato al programma riparatorio".

In particolare, i giudici hanno ritenuto "irrilevanti" deu elementi: "l'assunzione di responsabilità e il rincrescimento esternato alla prima occasione di contraddittorio processuale".

Riforma Cartabia, cos'è la Giustizia riparativa

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La posizione della famiglia di Giulia Tramontano

 La famiglia di Giulia Tramontano ha inoltre confermato la propria indisponibilità, "per ora non retrattabile", a prendere parte al percorso della giustizia riparativa. Alla luce della posizione dei parenti la Corte d'Appello ha ritenuto che, per "affermare un'effettiva utilità alla risoluzione delle questioni derivanti da reati commessi, fossero decisivi i moventi" alla base delitto di Senago.

"Impagnatiello non ha rielaborato il movente dell'omicidio"

 Per la Corte, dopo la conferma dell'ergastolo Alessandro Impagnatiello non ha rielaborato "criticamente" il movente e gli impulsi che lo hanno portato a uccidere Giulia Tramontano. Per questo motivo i giudici non hanno ravvisato una "effettiva utilità" del percorso di giustizia riparativa riguardo a un iter di "responsabilizzazione". Così la Corte d'Assise d'Appello di Milano che ha rigettato l'istanza di accesso all'istituto presentata dalla difesa. Dopo aver constatato "l'assenza sia del 'pericolo per le parti' sia del 'pericolo per l'accertamento dei fatti'", ossia di due dei tre parametri posti a fondamento della valutazione, la Corte ha ritenuto decisivi "i moventi" che hanno portato l'ex barman ad accoltellare la compagna che di lì a poco gli avrebbe dato un figlio. "Moventi o impulsi criminosi che, se rielaborati criticamente dall'interessato e portati a giustificazione della scelta di un percorso di riconciliazione (il che non è stato), sarebbero valsi a motivare la utilità di avvio avendo riguardo alla responsabilizzazione dell'autore dell'offesa". Quest'ultimo è il "fine primario dell'istituto giuridico della giustizia riparativa, unitamente al riconoscimento della vittima e alla ricostituzione dei legami con la comunità"..

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