Mario Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena | Il giudice: "Sarebbe irrispettosa intrusione nelle prerogative di Mattarella"
Il 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori, rimarrà in cella. E ora attende la decisione del Capo dello Stato sulla grazia
Mario Roggero all'ingresso del carcere milanese di Bollate © Ansa
È stata rigettata una seconda volta l'istanza di differimento della pena per grazia presentata da Mario Roggero e dal suo avvocato difensore. Il gioielliere 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori usciti dal suo negozio nel 2021, dovrà dunque rimanere nel carcere di Bollate. A deciderlo il tribunale di sorveglianza di Torino. Secondo la difesa, data l'avanzata età di Roggero, sarebbe opportuno concedergli la possibilità di scontare la pena ai domiciliari in attesa di una decisione sulla domanda di grazia presentata dai familiari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per questo aveva chiesto in via principale il differimento e, in subordine, la detenzione domiciliare.
Cos'è il differimento della pena
Il differimento della pena (o rinvio dell'esecuzione) è un istituto giuridico che permette a una persona condannata con sentenza definitiva di rimandare l'ingresso in carcere o la continuazione della detenzione. Può essere obbligatorio - per donne incinte o con figli piccoli - o facoltativo per gravi motivi di salute o se è in corso la valutazione di una domanda di grazia. Proprio a quest'ultima casistica si continuano ad appellare i difensori di Roggero, che alla richiesta presentata al presidente della Repubblica avevano allegato una lettera della moglie di Roggero - Mariangela Sandrone - in cui la condanna e la detenzione erano definite "una sorta di ergastolo" per il gioielliere data la sau avanzata età.
La spiegazione del giudice: "Differimento sarebbe irrispettosa intrusione nel processo di grazia"
Secondo quanto riportato nell'ordinanza del giudice Marco Viglino, presidente della Camera di consiglio del tribunale di sorveglianza di Torino, l’istanza presentata dal legale di Roggero "costituisce ipotesi residuale, quasi del tutto priva di elaborazione giurisprudenziale". Per concedere il differimento, secondo il tribunale, sarebbe necessario un fumus boni iuris, cioè una parvenza di buon diritto, talmente evidente da giustificare una quasi "irrispettosa intrusione della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del Capo dello Stato". Condizione che i giudici non ritengono presente nel caso Roggero.
Un caso "divisivo" e un differimento sfavorevole per Roggero
Nell'ordinanza viene ricordato che la vicenda resta "estremamente divisiva" anche a livello di opinione pubblica. E vengono ripercorsi gli stessi fatti al centro del caso Roggero. Secondo i giudici, nonostante sia esclusa la legittima difesa, "appare indubbio come non si possa misurare la reazione di una persona ingiustamente aggredita con la precisione del bilancino da farmacista, potendosi astrattamente congetturare in tali frangenti l’esplosione di una sorta di shock emotivo capace di indurre la vittima a condotte inconsulte”. Pertanto “nulla legittima un preventivo intervento sospensivo di natura giudiziale, rimanendo riservata alla volontà presidenziale l’eventuale modifica totale, parziale o condizionata, della situazione attuale". I giudici ricordano poi che la concessione di un differimento potrebbe risultare addirittura sfavorevole a Roggero se poi Mattarella dovesse decidere di concedergli una grazia parziale: il periodo di pena sospeso non verrebbe infatti scontato e potrebbe così ritardare il raggiungimento dei requisiti temporali necessari per accedere ai benefici penitenziari.
L'udienza e il pessimismo del legale: "Non ci sono precedenti"
La decisione del tribunale di sorveglianza di Torino è arrivata cinque giorni dopo l'udienza. "Abbiamo insistito sulle nostre richieste e il tribunale si è riservato e ci farà sapere nei prossimi giorni", aveva commentato il legale Stefano Marcolini. "Le nostre richieste sono due: quella principale è il differimento della pena in attesa della decisione del capo dello Stato, in subordine detenzione domiciliare, sempre però in attesa della decisione del presidente della Repubblica". Aveva poi ammesso: "Non ci sono grandi precedenti in giurisprudenza".
