Dall'arredamento agli accessori: quando la coppia si separa è reato tenersi i beni dell'ex
La vicenda a Treviso. La sentenza dopo il ricorso di un uomo che, dopo aver sottratto alcuni beni alla sua ex compagna, ha tentato di appellarsi alla "non punibilità del convivente"
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Se al termine di una relazione ci si sottrae alla restituzione di beni all'ormai ex partner, come per esempio mobili e accessori, si commette il reato di appropriazione indebita. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, come si legge tra le pagine del Messaggero, sancendo che, per le coppie di fatto, non valga la norma prevista in caso di matrimonio. Gli ermellini hanno subito messo in pratica la decisione confermando la condanna a un uomo che al termine di una storia complicata, fatta di maltrattamenti fisici e psicologici, vessazioni e ricatti, era finito in tribunale a Treviso dove era stato condannato sia per i soprusi che per appropriazione indebita aggravata "con abuso di coabitazione". A Venezia, in Corte d'Appello, la sentenza è stata confermata.
La vicenda
I maltrattamenti perpetrati dall'uomo nei confronti della donna si sarebbero protratti dal 2016 al 2018 quando, nel mese di febbraio e a convivenza ormai conclusa, l'imputato si è appropriato dei beni della ex, quali vestiti e mobili. Gli oggetti sono poi stati collocati nella sua seconda casa e, per ben due volte la donna si è rivolta lui per farsi ridare le sue cose, senza risultati. Secondo la ricostruzione l'uomo aveva sempre tenuto "condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive consistite nell'ostacolarla rispetto alla sua attività di barista" in quanto, secondo lui, la professione svolta dalla ex era "un lavoro da poco di buono". Il soggetto ha, inoltre, imposto alla donna di dipendere economicamente da lui e di occuparsi, in via esclusiva, della casa e dell'accudimento del figlio (di lui, orfano di madre) allontanandola e isolandola da tutti, persino dai suoi parenti e dalla propria figlia. Alla progressiva segregazione erano seguite le condotte violente e, proprio per questo, la donna era più volte fuggita per poi, però, tornare.
L'appello alla "non punibilità del convivente"
L'imputato aveva invocato un articolo del codice penale che prevede la non punibilità del convivente in caso di mancata restituzione dei beni. "La menzionata disposizione, che si connota per il suo anacronismo perché volta a non turbare la pace familiare con un processo penale per questioni meramente economiche, esclude l'applicazione della pena per una serie di reati contro il patrimonio (come l'appropriazione indebita) commessi in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante o adottato", scrivono i giudici. Sulla base della "parificazione tra le diverse forme familiari" la difesa ha sostenuto che "per analogia" la non punibilità dovrebbe essere estesa al convivente. I togati sottolineano: "La scelta di non punire è solo frutto di una precisa valutazione di opportunità operata dal legislatore, che antepone i legami familiari indicati dalla norma alla punizione dell'autore el reato". Ma per la Cassazione "va considerata una disposizione eccezionale che, in quanto tale, non consente l'applicazione analogica al convivente, così da escludere la punibilità se la vittima sia legata all'autore del reato da una relazione familiare de facto".
La condanna confermata
Per smentire i giudici del tribunale di Treviso l'imputato aveva sostenuto che la compagna fosse sempre tornata da lui. Circostanza che l'uomo avrebbe raccontato per dimostrare che gli episodi di violenza denunciati dalla donna non fossero reali o, almeno, non così gravi. Sulla mancata restituzione dei beni, invece, aveva invocato la non punibilità, sulla base delle esimenti previste in caso di matrimonio. Ma a nulla sono serviti i tentativi dell'uomo di "salvarsi", i ricorsi sono stati respinti e la condanna confermata. Per i giudici, infatti, "la causa di esclusione della punibilità riguarda l'esistenza di una convivenza formalizzata, incontrovertibile e riscontrabile attraverso documenti e per ciò solo dotata del carattere di certezza e tendenziale stabilità, differenziandola dalla convivenza de facto, ritenuta meno stabile perché revocabile in qualsiasi momento". Ma il principio non vale neppure in caso di divorzio.
L'analisi dell'avvocato
"L'impossibilità di estendere analogicamente ai conviventi di fatto la causa di non punibilità prevista in favore del coniuge non legalmente separato o unito civilmente è principio che è stato ritenuto legittimo anche dalla Corte costituzionale", dice l'avvocato Marco Meliti, esperto di diritto di famiglia. "Per la Consulta, non è discriminante il fatto che il legislatore possa adottare soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio rispetto alla convivenza more uxorio, perché rispetto alla prima viene in rilievo non soltanto la tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche la protezione dell'istituzione familiare basata sulla stabilità dei rapporti. Tutela estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quanto equiparate al matrimonio e differenziate dalla convivenza di fatto".
