Decade così il limite sugli emolumenti dei dipendenti pubblici, ma la sentenza non è retroattiva
Via il tetto sugli stipendi della pubblica amministrazione: la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che fissa nel limite di 240mila euro il tetto retributivo lordo per i pubblici dipendenti. Dunque, al momento il parametro viene nuovamente allineato al trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione. La Consulta ribadisce comunque che la previsione di un tetto retributivo per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione. Ma tale parametro, come fino al 2014, dovrà essere definito con decreto del presidente del Consiglio, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
Trattandosi di una incostituzionalità sopravvenuta - viene sottolineato - la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale. Il limite massimo retributivo era stato introdotto con un decreto legge del 2011, per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione.
Con il decreto legge del 2014 il tetto retributivo è stato invece determinato nel suo ammontare in misura fissa, con una significativa - secondo quanto rilevato dalla Consulta - decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati. Per i primi anni in cui la norma ha trovato applicazione essa è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese.
Con il trascorrere del tempo, tuttavia, essa - secondo la Consulta - ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale. La Corte costituzionale ha inoltre ritenuto che l'incostituzionalità della citata norma, in ragione del carattere generale del tetto retributivo, non possa che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti.