Liti tra condomini per i panni stesi, i giudici: "Da evitare il gocciolio dallo stendino"
I giudici: "I fili per il bucato non sono un diritto che discende dall'avere un balcone"
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Liti tra vicini di casa per i panni stesi? Succede (e spesso) nei condomini del Paese. E tante delle diatribe tra chi abita sotto e chi di sopra finiscono in tribunale. Ma adesso sono due le sentenze che fanno chiarezza sul problema che non di rado ingolfa la macchina della giustizia sommergendo di carte e procedimenti i tribunali. A esprimersi sono stati sia il tribunale di Catania che quello di Cassino. In sintesi: è da evitare il gocciolio dei panni stesi sulla proprietà sottostante.
La questione dei fili agganciati al balcone
Come scrive il Sole 24 Ore, il tribunale di Catania lo ha messo nero su bianco: "Lo spazio aereo sovrastante un cortile di proprietà esclusiva rientra nelle facoltà del proprietario e non può essere occupato da terzi in alcun modo, neanche tramite manufatti. Quindi anche la collocazione di fili da stendere non è un diritto autonomo. In pratica, il diritto di far gocciolare le acque piovane non è implicitamente compreso nel balcone".
"Il gocciolio impedisce il godimento del vicino"
Il tribunale di Cassino ha invece accolto la domanda di un condomino che aveva chiesto di far rimuovere lo stendino che il proprietario della casa al piano superiore aveva posizionato sul muretto esterno perimetrale. I panni sgocciolavano e cadevano nel terrazzo sottostante. Così facendo però si violava non solo l’articolo 832 del codice civile, che ne impediva il pieno godimento della proprietà, ma costituiva anche un atto emulativo che vietava ai proprietari di compiere atti che abbiano come unico scopo quello di nuocere o recare molestia agli altri.
