Maltrattamenti in famiglia, la sentenza: "Reato vale anche in caso di violenze contro l'amante, la coabitazione non c'entra"
I giudici di Cassazione si sono pronunciato sul caso di un uomo violento con la moglie e con la donna con cui aveva una relazione extraconiugale
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Anche le violenze sull'amante possono rientrare nel reato di maltrattamenti in famiglia. Questo perché anche una relazione extraconiugale è considerabile una forma di "convivenza", condizione identificata dalla giurisprudenza per far valere la fattispecie. Anche quando i due partner non vivono sotto lo stesso tetto. A sancirlo, o meglio a chiarirlo, la Corte di Cassazione con la sentenza 34013/2026, emessa in merito al caso di un uomo accusato di comportamenti violenti contro la moglie e contro l'amante.
Le minacce e le violenze contro moglie e amante
Ad accusare l'uomo sarebbero state entrambe le donne. Stando a quanto riporta Open, entrambe sarebbero state sottoposte a violenze e comportamenti vessatori. L'imputato avrebbe insultato, minacciato di morte e picchiato la moglie, anche davanti ai quattro figli minorenni. Ma all'interno della relazione extraconiugale la situazione non era certo più rosea. L'uomo era pure qui violento e manifestava manie di controllo. Nelle intercettazioni raccolte dagli inquirenti, l'uomo si riferiva all'amante "con epiteti sessisti e degradanti", minacciandola di morte. E avrebbe alzato le mani anche contro di lei, rendendola "destinataria di gravi condotte lesive".
L'aggressione in ospedale e il Riesame
Tra i fatti che più hanno attirato l'attenzione dei giudici di Cassazione, un episodio avvenuto il 4 febbraio 2026. In questa circostanza, l'uomo avrebbe preteso di accompagnare l'amante a una visita medica e avrebbe aggredito l'operatore sanitario, impedendogli di toccare la donna nel caso in cui anche l'imputato non fosse stato ammesso nella stanza. Questa pretesa è stata sottolineata dai togati perché meritevole di essere considerata per ricostruire che tipo di rapporto esistesse tra i due, per quanto extraconiugale. Il tribunale del Riesame aveva inizialmente escluso che per l'uomo potesse sussistere il reato di maltrattamenti in famiglia, non trattandosi di una vera convivenza in quanto erano assenti una casa stabilmente condivisa, una quotidianità domestica e un progetto comune di vita.
"Non è necessario coabitare per convivere"
Secondo la Cassazione, però, è necessario riesaminare il caso. Un episodio come quello della visita sanitaria sottolineerebbe infatti una tipologia di rapporto che è possibile definire familiare. Per dirla con le parole dei giudici: "La natura extraconiugale della relazione tra l’indagato e la persona offesa non può di per sé escludere la configurabilità della convivenza". E il fatto che i due non abitassero nello stesso appartamento non è in alcun modo decisivo: «La coabitazione, pur potendo costituire un indice fattuale rilevante della convivenza, non ne è elemento costitutivo necessario". Bisognerà dunque rivalutare la stabilità del legame, l'assistenza reciproca tra i due partner, l'intimità condivisa. Ma anche la eventuale condivisione di beni o semplici attività quotidiane, così come "il grado di controllo coercitivo esercitato sulla vittima tale da configurare un rapporto di dominio e di limitazione di atti di libertà quotidiani".
