Cosa dice la legge

Prof accoltellata a Bergamo, ecco perché il 13enne non è imputabile

Il ragazzo, come dice la legge, fino a 14 anni è considerato, per legge, "incapace di intendere e di volere". Per lui un percorso di protezione e recupero

26 Mar 2026 - 11:52
 © ansa

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Il gravissimo episodio avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata ferita da un suo studente di tredici anni, riaccende il dibattito su un principio cardine del nostro ordinamento: l'imputabilità dei minori. Nonostante la natura violenta del gesto, infatti, il ragazzino non potrà essere sottoposto a un processo penale.

​Il motivo risiede nell'articolo 97 del Codice Penale, che fissa a 14 anni la soglia anagrafica sotto la quale un soggetto è considerato per legge incapace di intendere e di volere, e dunque non punibile dallo Stato. La norma presuppone che, sotto tale età, non vi sia ancora la maturità psichica necessaria per comprendere appieno il valore sociale e le conseguenze penali delle proprie azioni.

​La responsabilità è personale

 ​Un altro punto fermo riguarda l'impossibilità di traslare la colpa: nessuno può essere chiamato a rispondere penalmente dei reati commessi da un minore di 14 anni. Il principio è sancito dalla Costituzione, che all'articolo 27 prevede che "la responsabilità penale è personale".

​Il discorso cambia per i minori tra i 14 e i 17 anni: in questo caso l'articolo 98 del Codice Penale chiarisce che il processo può aver luogo, ma l'imputabilità - e quindi la reale capacità di intendere e volere - va accertata caso per caso dal giudice. Per gli adulti, al contrario, tale capacità è sempre presunta.

Misure rieducative e intervento del Tribunale

 Nel caso di reati commessi da minori di 14 anni parlare di non imputabilità non significa però "impunità". Sebbene non si apra un fascicolo penale, l'ordinamento prevede un percorso di protezione e recupero.

In base al D.P.R. 448/1988 che disciplina il processo penale minorile, qualora il minore sia ritenuto socialmente pericoloso, il Giudice del Tribunale per i Minorenni può intervenire anche nei confronti dei non imputabili. ​In questi casi, si possono disporre misure di sicurezza specifiche, come il monitoraggio dei servizi sociali o, nelle situazioni più gravi, il collocamento in apposite comunità. L'obiettivo non è la sanzione detentiva, ma un intervento di supporto psicologico e sociale volto a rieducare il minore. 

​Il risarcimento del danno

 ​Infine, resta ferma la questione della responsabilità in sede civile. A rispondere economicamente dei danni causati dal minore sono sempre i genitori (o i tutori), in virtù del dovere di vigilanza ed educazione. Secondo l'articolo 2048 del Codice Civile, la responsabilità cade su di loro a meno che non riescano a fornire la prova, estremamente rigorosa in giurisprudenza, di "non aver potuto impedire il fatto".

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