Caso chiuso

Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito: il ricorso contro il 41 bis è "manifestamente infondato"

La Corte europea dei diritti umani ha respinto l'istanza dell’anarchico detenuto, confermando la legittimità del regime speciale e la sua compatibilità con le condizioni di salute, nonostante lo sciopero della fame

25 Set 2025 - 13:35
 © Ansa

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La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha dichiarato "manifestamente infondato" il ricorso presentato da Alfredo Cospito contro l'applicazione del regime del 41 bis. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che le autorità italiane abbiano fornito prove sufficienti a giustificare il carcere duro, anche rispetto alle condizioni di salute dell'anarchico, deteriorate a seguito dello sciopero della fame intrapreso nei mesi scorsi. La decisione chiude così la strada a un possibile intervento della giustizia europea, respingendo anche le contestazioni della difesa sul principio di legalità.

Cos'è la Cedu e quali sono le sue funzioni

 La Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, è l'organo giurisdizionale istituito dal Consiglio d'Europa per vigilare sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Qualsiasi cittadino degli Stati membri può rivolgersi alla Corte quando ritiene che uno Stato abbia violato i diritti sanciti dalla Convenzione. Le decisioni della Cedu sono vincolanti e possono condurre a condanne degli Stati, che sono tenuti a conformarsi. Nel caso Cospito, i giudici hanno valutato sia il ricorso sul 41 bis sia la questione relativa al suo stato di salute, ritenendo entrambe le doglianze prive di fondamento.

La decisione della Cedu e le motivazioni

 Secondo la nota diffusa da Strasburgo, il ricorso è stato giudicato "manifestamente infondato". In altre parole, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per sostenere una violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione. La scelta di confermare il regime del 41 bis è stata giustificata con l'esigenza di sicurezza e con la pericolosità sociale attribuita a Cospito. Inoltre, i giudici hanno sottolineato che il peggioramento delle condizioni fisiche del detenuto è conseguenza della sua scelta di portare avanti un lungo sciopero della fame.

Le contestazioni della difesa di Cospito

 La difesa di Alfredo Cospito aveva sostenuto che l'applicazione del 41 bis violasse il principio di legalità e che la riqualificazione del reato contestato - dalla "strage comune" alla "strage politica" - avesse introdotto un'interpretazione più severa rispetto a quella prevedibile al momento dei fatti. Secondo i legali, questa scelta avrebbe comportato una condanna sproporzionata. La Cedu, tuttavia, non ha accolto questa argomentazione, stabilendo che l'interpretazione giuridica adottata dai giudici italiani non configura una violazione della Convenzione.

Il nodo delle condizioni di salute e lo sciopero della fame

 Uno degli aspetti più delicati riguardava lo stato di salute di Cospito. L'anarchico aveva avviato uno sciopero della fame per contestare il regime del 41 bis, con conseguente peggioramento delle sue condizioni fisiche e successivi ricoveri. La difesa aveva chiesto la revoca della misura restrittiva per ragioni sanitarie, sostenendo che il carcere duro fosse incompatibile con la sua salute. La Corte di Strasburgo ha però ritenuto che le autorità italiane abbiano fornito sufficienti garanzie mediche e che le misure adottate fossero adeguate a salvaguardare la sua incolumità.

Non è la prima volta che la Cedu viene chiamata a esprimersi sul regime del 41 bis. In passato, la Corte ha affrontato vari ricorsi, dichiarandone molti irricevibili o infondati. Solo in alcuni casi ha riscontrato violazioni, come nella sentenza Gullotti c. Italia del 2025, in cui ha condannato l'Italia per le restrizioni alla corrispondenza dei detenuti senza motivazioni adeguate. Tuttavia, la giurisprudenza di Strasburgo non ha mai considerato il 41 bis in sé contrario alla Convenzione, ma richiede che ogni limitazione sia giustificata e proporzionata.

Difensore Cospito: "Prendiamo atto ma decisione scontata"

 "Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è nota e non lasciava grandi speranze di successo". Lo afferma l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito. "Tra pochi mesi scadrà il termine di quattro anni del provvedimento applicativo e vedremo quali saranno i pareri che giungeranno al Ministro Nordio sulla necessità o meno del rinnovo", prosegue il legale aggiungendo che "nel 2022 la Dnaa aveva rivisto il proprio parere sulla necessità del 41 bis per Cospito associandosi alla difesa nel richiedere una revoca anticipata dell'afflittivo regime detentivo. Nonostante l'attuale fase politica improntata al populismo penale e alla repressione del dissenso, speriamo che la direzione nazionale confermi il convincimento espresso". 

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