Durante un controllo, la prova dell'etilometro va effettuata due volte e va considerata quella coi valori più bassi. Il caso di un automobilista di Reggio Calabria
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Tra due prove effettuate con l'alcoltest a un automobilista sottoposto a controlli, va considerata sempre quella che indica i valori alcolemici più bassi. È valida, cioè, la rilevazione più favorevole al conducente. Lo ha stabilito la Cassazione, pronunciandosi su un caso registrato a Reggio Calabria. Per legge, le forze dell'ordine sono tenute a ripetere il test due volte e, in moltissimi casi, i valori delle misurazioni sono discordanti.
Come riportato da Il Messaggero, Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva confermato una sentenza di primo grado condannando un automobilista per tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e disponendo la revoca della patente. Al primo test l'uomo aveva registrato un tasso alcolemico di 1,56, mentre nella seconda misurazione la soglia era 1,32. In quel caso è stata la prima prova a far scattare le sanzioni penali al livello massimo, previste per chi supera una concentrazione di alcol di 1,5. Il livello di 1,32 (inserito dunque nell'intervallo "meno grave" compreso tra 0,8 e 1,5) avrebbe comportato soltanto il ritiro del permesso di guida. L'automobilista si è quindi rivolto alla Cassazione.
I giudici hanno stabilito che "è errato l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l'assorbimento e lo smaltimento dell'alcol nell'organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari a 1,56) delle due misurazioni effettuate". Al momento della prima verifica, l'automobilista era probabilmente nella fase di assorbimento dell'alcol, il cui livello è infatti poi sceso.
La Corte di Cassazione ha ricordato come il Codice della Strada preveda due rilevazioni "concordanti" del test alcolemico al fine di evitare errori attraverso quello che è "uno strumento tecnico. L'obiettivo è "assicurare che l'esito della rilevazione risulti affidabile", dunque a evitare "errori dell'apparato o fisiologiche oscillazioni nell'esito della procedura di misurazione possano erroneamente condurre all'affermazione di responsabilità". Nel caso in cui le due prove dell'alcoltest indichino tassi alcolemici diversi, hanno proseguito i giudici, "deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei. L'ipotesi di reato contestata all'imputato sussiste quando il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione risulti superiore al limite previsto dalla legge, non potendo trovare applicazione la revoca della patente di guida qualora il valore della seconda misurazione sia inferiore alla soglia stabilita".