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Bari, bimba bocciata in seconda elementare: Tar invita scuola a ripensarci

I genitori avevano denunciato il caso. Secondo il tribunale si può bocciare solo in estremi casi. La piccola soffre di asma e i docenti non hanno tenuto in considerazione la sua condizione di salute

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-afp

Arriva una prima decisione da parte del Tar Puglia sul caso della bambina di 7 anni bocciata in seconda elementare perché ritenuta non sufficientemente preparata per raggiungere la classe terza.

I genitori della piccola hanno denunciato il caso con una istanza cautelare e ora il tribunale ha emesso il primo giudizio: rivedere la decisione. "La non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria appare essere configurata dal legislatore quale extrema ratio ammissibile unicamente in 'casi eccezionali' e 'comprovati da specifica motivazione'" rileva il Tar.

 

"La bimba rischia un trauma psicologico" - Davanti ai giudici gli avvocati della famiglia, Giacomo e Roberta Valla, hanno evidenziato "che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce un grave danno; che un'esperienza traumatica potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando". 
 

Bimba malata, docenti non hanno tenuto in dovuta considerazione - Per i magistrati i docenti non avrebbe tenuto conto "dell'età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all'istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della dad (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione". 


"Rivedere la decisione" - Il Tar ha quindi ordinato alla scuola di "valutare con specifica motivazione se gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, siano tali da comportare la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva". 

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