La Corte ha annullato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e ha disposto un nuovo giudizio
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Si era scagliato verbalmente contro il professore di Educazione fisica, "reo" di averlo fatto sospendere, ed era stato condannato dal Tribunale dei minorenni e dalla Corte d'Appello di Milano per resistenza a pubblico ufficiale. "Appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento. Per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni", aveva detto lo studente. La Cassazione ha però annullato la condanna e ha disposto un nuovo giudizio di secondo grado: secondo i giudici, infatti, non si tratta di resistenza ma di una "protesta".
La vicenda è stata riportata dal Messaggero. Il ragazzino aveva proferito quelle parole al docente durante una lezione, davanti ai compagni. Per quella frase era stato condannato in primo e secondo grado per resistenza a pubblico ufficiale. Ma la Cassazione ha ribaltato tutto. Il motivo? Come scrive il quotidiano, il provvedimento disciplinare contro l'alunno era già stato disposto; dunque lo studente, con quelle parole, non aveva come scopo quello di impedire la sanzione. Secondo la Corte suprema si tratta di una protesta, illegittima, a una punizione già inflitta.
Come sottolineato dai magistrati, "il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d'ufficio, tant'è che è richiesto il dolo specifico". E questo non sarebbe il caso: "La frase si poneva chiaramente quale una forma di indebita rimostranza avverso un provvedimento già in precedenza adottato". Per i giudici, quelle espressioni non costituiscono resistenza a pubblico ufficiale "quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio", ma rappresentano piuttosto "una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale".
Come riportato dal Messaggero, secondo la Cassazione il ragazzino avrebbe comunque pronunciato una frase minacciosa e lesiva dell'onore del pubblico ufficiale "mentre questi era intento nello svolgimento della propria funzione. Tuttavia difetta la finalità della minaccia a impedire il compimento dell'atto d'ufficio, posto che i giudici di merito non hanno in alcun modo accertato che la minaccia era diretta a impedire la prosecuzione della lezione, piuttosto che l'assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari". Accertato che non è resistenza a pubblico ufficiae, il nuovo processo d'Appello dovrà dunque stabilire se si è trattato "solo" di oltraggio o minaccia.