L'accordo entra in atto nel momento in cui il bambino viene portato in uno Stato estraneo a quello frequentato fino a poco prima del sequestro, violando così anche il diritto di affidamento
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Firmata nel 1980, la convenzione dell'Aja ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della sottrazione internazionale di minori. Prevede infatti di assicurare il rientro del bambino presso l'affidatario o tutore legale e, nei casi di sottrazione internazionale, anche nel Paese di residenza. In Italia è stata retificata e resa valida con la legge 15 gennaio 1994 e come autorità centrale è stato designato il Dipartimento per la giustizia minorile.
L'accordo vale nel momento in cui il minore viene portato via dalla sua residenza abituale violando il diritto di affidamento o di visita (ovvero, il diritto di portare il minore in un posto estraneo per un periodo di tempo limitato). La convenzione cesserà però di avere valore nel momento in cui il bambino avrà compiuto 16 anni. Secondo i termini, l'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore, prenderà o farà prendere provvedimenti per assicurare la riconsegna.
E' chiaramente possibile chiedere il ritorno del bambino, purché la persona che fa domanda sia titolare della responsabilità genitoriale sul minore e al momento della sottrazione esercitava effettivamente le funzioni. Contro questo capo c'è però l'articolo 12, che sottolinea come tale richiesta possa vacillare di fronte alle prove che il minore si sia effettivamente integrato nel suo nuovo ambiente. O ancora, che sussista un rischio fondato per cui al suo rientro lo possano aspettare situazioni pericolose a livello fisico o psichico.