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Donna investita in autostrada, la Cassazione conferma l'assoluzione per il guidatore

La vittima era scesa dalla macchina, dopo una lite col marito. Per i supremi giudici "un fatto imprevedibile"

Donna investita in autostrada, la Cassazione conferma l'assoluzione per il guidatore - foto 1
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 La Cassazione ha confermato l'assoluzione dall'accusa di omicidio colposo a un sessantenne che, guidando di notte in autostrada, aveva travolto e ucciso una donna, che camminava in stato ebbrezza al centro della carreggiata, sulla A26, la Genova-Gravellona Toce.

La donna era scesa dalla sua auto, dopo una lite con il marito e si era messa in marcia nella stessa direzione dei veicoli.



La Corte Suprema ha motivato così la sentenza: è imprevedibile, per l'automobilista che guida in autostrada, anche solo immaginare la possibilità di trovarsi di fronte un pedone che cammina al centro della carreggiata, e anche nel caso in cui non c'è la corsia di emergenza non si può pretendere che chi rispetta i limiti di velocità tenga una guida ancora più prudente nell'attesa di un evento "eccezionale".  

Così i supremi giudici hanno respinto il ricorso della Procura di Vercelli che chiedeva di condannare l'automobilista, perché "procedeva a una velocità pure rispettosa dei limiti cinetici in vigore nel tratto autostradale, ma in concreto tale da non consentirgli di arrestare l'auto entro il campo di visibilità delimitato dalla profondità dei fari anabbaglianti". Secondo la Cassazione, invece, il guidatore "non solo non aveva l'obbligo di usare i fari abbaglianti, il cui uso gli era addirittura vietato per non abbacinare i conducenti di altre vetture", ma dato che ha "integralmente osservato la normativa di settore non può essergli mosso alcun rimprovero". L'uomoT.  viaggiava a circa 105-110 km/h, al di sotto del limite massimo fissato a 130/km e in vigore anche sulla A26, l'Autostrada dei trafori che collega la Liguria al Piemonte.

Rileva la Cassazione che la circolazione autostradale "è caratterizzata dalla velocità del traffico che ne costituisce l'essenza", come sede destinata "al traffico al di fuori degli agglomerati urbani". Per questo  la presenza di un pedone "nel centro della carreggiata, nella propria corsia di marcia, non può considerarsi circostanza prevedibile, essendovi un assoluto e comunemente rispettato divieto di attraversamento della sede autostradale". I supremi giudici della Quarta sezione penale aggiungono, infine, che è "evidente che qualora si imponesse al conducente di decelerare alla semplice vista del pedone ne risulterebbe gravemente compromessa la stessa circolazione e la sicurezza degli automobilisti, costretti a confrontarsi con un improvviso arresto di una vettura che procede a velocità elevata".