La Cassazione si è espressa sul caso di un automobilista siciliano, che ha detto no alla richiesta degli agenti di sottoporsi alle analisi di laboratorio per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti
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Occhi lucidi, mucose nasali arrossate e scarsa attenzione. Sono questi alcuni dei segnali che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. A stabilirlo è la Cassazione, con una sentenza depositata il 26 settembre, che conferma come tali indizi siano sufficienti per "legittimare l'invito" al conducente di sottoporsi agli accertamenti sanitari. E chi rifiuta rischia grosso: si configura infatti uno specifico reato previsto dal Codice della strada.
La vicenda, come riporta Il Messaggero, riguarda un automobilista siciliano, fermato per un controllo di routine. Alla richiesta degli agenti di sottoporsi alle analisi di laboratorio per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, l'uomo ha detto no. Per questo è stato denunciato e poi condannato, il 21 settembre 2023, dal Tribunale locale per violazione del comma 8 dell'articolo 187 del Codice della strada. Una sentenza confermata il 26 settembre 2024 anche dalla Corte d'Appello di Palermo. Secondo i giudici, la motivazione dell’appello è stata "logica, congrua e corretta in punto di diritto". Da qui il via libera definitivo della Suprema Corte.
L'imputato aveva presentato ricorso, sostenendo di non essere mai stato invitato a effettuare "accertamenti qualitativi non invasivi" come il tampone salivare. Inoltre, secondo la difesa, non sarebbero stati raccolti elementi concreti sul consumo di stupefacenti: "Nessun test è stato eseguito sulla sigaretta trovata in suo possesso", hanno precisato gli avvocati.
Per la Suprema Corte, però, l'istruttoria ha chiarito che il conducente presentava "sintomi tali da far sospettare l'assunzione di sostanze stupefacenti": occhi lucidi, mucose nasali arrossate e mancanza di attenzione. Elementi che giustificano l'invito a sottoporsi a un prelievo di liquidi biologici presso una struttura sanitaria accreditata. L'automobilista ha però rifiutato, configurando così il reato di mancata collaborazione agli accertamenti.
L'articolo 187 del Codice della strada punisce il rifiuto di sottoporsi ai test con un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi a un anno. Le stesse sanzioni valgono per chi si rifiuta di fare l'etilometro. A differenza della guida in stato di ebbrezza, non è possibile accertare la guida sotto effetto di droghe solo sulla base dei sintomi (come euforia, pupille dilatate o sudorazione anomala). Tuttavia, gli agenti possono valutare le circostanze e decidere di accompagnare il conducente presso una struttura sanitaria per ulteriori analisi.