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Caos Piazza San Carlo, pm: con più sicurezza alcun esito infausto

La Procura di Torino, nel decreto di fermo di uno dei sospettati, passa allʼattacco: "Con misure idonee allo svolgimento dellʼevento non si sarebbero contati un morto e 1.500 feriti"

Caos Piazza San Carlo, pm: con più sicurezza alcun esito infausto - foto 1
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Se la sera del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino gli addetti alla sicurezza "avessero approntato e predisposto misure idonee a salvaguardare l'ordinato svolgimento dell'evento", secondo la Procura la "condotta delittuosa" della banda di rapinatori con spray urticante "non avrebbe comportato l'esito infausto", cioè i 1.500 feriti e il decesso di una donna.

E' quanto si legge nel decreto di fermo di uno dei sospettati, Sohaib Bouimadaghen.

"La moltitudine di individui - scrive ancora la Procura - avrebbe potuto allontanarsi in pochi minuti". Il documento, firmato dai pm Vincenzo Pacileo, Antonio Rinaudo, Paolo Scafi e Roberto Sparagna, oltre a una ricostruzione completa dei fatti contiene dei cenni sulle omissioni nella gestione dell'evento, oggetto di un secondo procedimento sfociato nell'invio di quindici avvisi di conclusione delle indagini. Fra i destinatari del provvedimento figurano il sindaco Chiara Appendino, il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l'allora questore Angelo Sanna, funzionari della questura e di Palazzo Civico, i responsabili di Turismo Torino, la partecipata del Comune che organizzò la proiezione su maxischermo.

I magistrati annotano che per "sicurezza" si dovevano intendere "misure atte a controllare che sulla piazza non fossero portati strumenti atti a ledere, come le bottiglie di vetro, nonché misure idonee a garantire un rapido deflusso delle persone in presenza di eventi perturbatori quali un gesto anticonservativo, un attentato terroristico, la condotta di uno psicopatico, malori, panico".

La rapina e le "omissioni" risultano "strettamente connessi" agli occhi dei pm, i quali comunque distinguono quello che nel linguaggio dei giuristi è indicato come "elemento soggettivo". In pratica, "il comportamento degli addetti allo svolgimento ordinato della manifestazione e alla sicurezza degli spettatori è da qualificarsi come colposo", mentre la condotta dei rapinatori è stata dolosa perché finalizzata "a creare una situazione di panico".