Multa agli over 50 senza vaccino: 10 giorni di tempo per comunicare le esenzioni
Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce i termini per comunicare alla Asl eventuali differimenti
Gli over 50 che l'1 febbraio non saranno vaccinati, o non avranno completato il ciclo vaccinale o saranno senza booster "entro i termini di validità delle certificazioni verdi" saranno sanzionati con una multa di 100 euro.
Lo indica il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce anche come dopo la ricezione del provvedimento si avranno 10 giorni per comunicare alla Asl eventuali esenzioni o differimenti.
Cosa prevede il decreto - L'estensione dell'obbligo di vaccinazione agli ultracinquantenni, si legge nel decreto, è stata decisa "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza". Oltre che ai cittadini italiani, l'obbligo si applica anche agli europei residenti in Italia e agli stranieri iscritti e non iscritti al Sistema sanitario nazionale.
Casi specifici - La vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore". Anche l'infezione da Covid determina "il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del ministero della Salute".
La sanzione di 100 euro - L'obbligo vale anche per chi compirà 50 anni dopo l'entrata in vigore della norma. La sanzione di 100 euro è irrogata dal ministero della Salute tramite l'Agenzia delle entrate che vi provvede, "sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per Covid-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal ministero della salute al medesimo sistema e, qualora disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione".
Le sanzioni - Se la Asl non conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale per un ultracinquantenne, l'Agenzia delle entrate provvederà a inviare entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, "un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo". ln caso di opposizione alla sanzione resta ferma la competenza del Giudice di pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate. I proventi delle sanzioni sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali.
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