Il presunto tradimento svelato dai Coldplay e la loro kiss cam
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Il biglietto include il consenso automatico alle riprese. E con l’intelligenza artificiale, oggi è semplice risalire alle identità
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Il caso esploso sui social durante un concerto dei Coldplay - dove una "kiss cam" ha immortalato un presunto tradimento - ha fatto il giro del web, suscitando reazioni, commenti e speculazioni. Ma al di là della curiosità virale, c'è un aspetto che pochi hanno considerato: nonostante la diffusione improvvisa dell'immagine e la successiva identificazione dei protagonisti, non è possibile fare causa agli organizzatori dell'evento. La ragione è semplice: chi acquista un biglietto per un concerto o spettacolo pubblico accetta automaticamente di essere ripreso. Lo dicono la legge e le condizioni contrattuali di piattaforme come TicketOne. E l'uso dell'intelligenza artificiale per svelare identità non cambia la questione dal punto di vista legale: il nodo resta la diffusione non autorizzata, non la ripresa in sé.
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In Italia, l'acquisto di un biglietto per un evento aperto al pubblico implica l'accettazione di una serie di condizioni, tra cui quella relativa alla possibilità di essere ripresi. È previsto dall'articolo 97 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Inoltre, la giurisprudenza – come dimostrano sentenze della Cassazione – considera legittime le riprese effettuate in contesti pubblici, a patto che non siano lesive della dignità o della reputazione del soggetto.
Ad esempio le condizioni di vendita di TicketOne, tra i principali distributori di biglietti per eventi in Italia, sono molto chiare: l'ingresso a uno spettacolo comporta il consenso a essere fotografati, filmati e inquadrati su maxischermi, trasmissioni o clip promozionali, anche a titolo gratuito. La clausola è valida anche per i minori, se accompagnati da un adulto. Questo consente agli organizzatori di trasmettere immagini del pubblico senza incorrere in violazioni. In altre parole, non è necessario firmare nulla: basta entrare.
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Se la ripresa è lecita, la pubblicazione del video è tutta un'altra questione. La legge vieta di diffondere immagini riconoscibili di una persona senza il suo consenso, salvo eccezioni giornalistiche o artistiche. Caricare un video virale che espone una coppia o un individuo in situazioni personali può quindi comportare violazioni della privacy, anche gravi. Chi pubblica rischia sanzioni penali (fino a 18 mesi) e civili. L'autorizzazione implicita al momento dell'ingresso non si estende alla diffusione da parte di terzi.
Un altro elemento che ha fatto discutere nel caso della kiss cam ai Coldplay è la velocità con cui il protagonista è stato identificato. Con software basati sull'intelligenza artificiale, oggi è possibile riconoscere volti anche in video di bassa qualità, confrontandoli con immagini pubbliche disponibili online. Anche se la normativa europea (AI Act) pone dei limiti a questi strumenti, il riconoscimento post-evento è tecnicamente e legalmente possibile. Tuttavia, non è l'intelligenza artificiale a violare la legge, bensì chi diffonde contenuti riconducibili a soggetti non consenzienti.
Il protagonista del video diventato virale non può fare causa agli organizzatori del concerto: ha accettato le riprese acquistando il biglietto, come previsto dalle clausole contrattuali. Potrebbe invece rivolgersi contro chi ha pubblicato e diffuso le immagini, chiedendo la rimozione e, se necessario, un risarcimento. Ma la responsabilità non è di chi ha organizzato l'evento, né della kiss cam.