la seconda decisione

Caso Mario Roggero, arriva un altro no: per il Tribunale di Sorveglianza di Milano è "inammissibile" l'istanza di differimento della pena

Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi

17 Set 2026 - 12:25
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Per Mario Roggero è arrivato un altro "no". Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato "inammissibile" l'istanza di differimento della pena, legata alla richiesta di grazia, presentata dal gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Il provvedimento è stato depositato nella mattinata di giovedì 17 settembre ed è in linea con la richiesta della Procura generale. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate, dove si era costituito lo scorso 17 luglio e dove ha iniziato a lavorare come contabile. 

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Le motivazioni

 Per i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano è "inammissibile" l'istanza di differimento pena presentata dall'avvocato Stefano Marcolini, legale del gioielliere cuneese condannato. Il motivo è duplice. Da una parte, "la consolidata giurisprudenza sul punto ritiene che il differimento della esecuzione della pena, in caso di presentazione di grazia è istituto applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata". Nel caso Roggero, al contrario, il suo legale Stefano Marcolini ha presentato l'istanza quando il gioielliere si era già costituito a Bollate.

Dall'altra parte, sulla stessa richiesta è già intervenuta la magistratura torinese alla quale l'istanza, poi rigettata è stata "avanzata correttamente" perché in uqel momento il gioielliere era libero. Il collegio ha poi precisato che tale istituto "è di carattere eccezionale". Pertanto, "in considerazione della ratio che lo sorregge deve trovare applicazione solo in relazione a soggetti ancora liberi". In caso contrario, la norma si presterebbe a utilizzi "impropri". Per coloro che sono detenuti, proseguono i giudici, è possibile adottare "altri istituti normativamente stabiliti che, sussistendone i presupposti, possono comportare il differimento della pena c.d 'secco' o nelle forme della detenzione domiciliare". Istanza, questa, che è stata presentata però come subordinata al differimento dell'esecuzione della pena, come ha riferito ieri il difensore. La decisione dei giudici Bortolato-D'Elia, affiancati dagli esperti Bisconti-Morante, ricalca quella presa dai colleghi del Tribunale di Sorveglianza di Torino 14 settembre contro cui la difesa del 72enne ha già annunciato ricorso per Cassazione.

Cos'è il differimento della pena

 Il differimento della pena (o rinvio dell'esecuzione) è un istituto giuridico che permette a una persona condannata con sentenza definitiva di rimandare l'ingresso in carcere o la continuazione della detenzione. Può essere obbligatorio - per donne incinte o con figli piccoli - o facoltativo per gravi motivi di salute o se è in corso la valutazione di una domanda di grazia. Proprio a quest'ultima casistica si continuano ad appellare i difensori di Roggero, che alla richiesta presentata al presidente della Repubblica avevano allegato una lettera della moglie di Roggero - Mariangela Sandrone - in cui la condanna e la detenzione erano definite "una sorta di ergastolo" per il gioielliere data la sua avanzata età.

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