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Torino, bimbo vede il papà solo tre volte in un due anni e mezzo: madre separata condannata a risarcire il figlio

La Cassazione ha confermato una sentenza della Corte dʼAppello. Al bimbo andranno 5mila euro per "lesione del diritto alla bigenitorialità"

Torino, bimbo vede il papà solo tre volte in un due anni e mezzo: madre separata condannata a risarcire il figlio - foto 1
-afp

La Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva condannato una madre separata per aver ostacolato i rapporti del proprio figlio con il padre.

Nell'arco di due anni e mezzo, infatti, la donna aveva concesso all'ex marito di vedere il bambino solo tre volte. Al piccolo andranno 5mila euro di risarcimento per "lesione del diritto alla bigenitorialità". I giudici della prima sezione civile della Corte suprema, con un'ordinanza depositata venerdì 17 maggio, hanno confermato la decisione della Corte d'appello di Torino che aveva dato ragione al papà del bimbo.

Nel ricorso, la mamma affermava di essere stata "ingiustamente" condannata al risarcimento, perché "aveva sempre collaborato per rendere possibili gli incontri con il padre, mentre era proprio il figlio a non voler vedere da solo il padre e pretendere in ogni incontro con il genitore anche la presenza della madre". Ma i giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso. Secondo quanto riportato dagli atti del procedimento, in due anni e mezzo il padre aveva incontrato da solo suo figlio soltanto tre volte, "nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione".

La Cassazione ricorda che "le misure sanzionatorie" previste dall'articolo 709 del codice di procedura civile, dedicato alla responsabilità genitoriale, e, in particolare, "la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria" sono "suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento". In questo caso - conclude l'ordinanza - i giudici hanno ritenuto "comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall'atteggiamento della madre".