FOTO24 VIDEO24 Logo Mediaset ComingSoon.it Donne logo mastergame Grazia Meteo.it People sportmediaset_negative sportmediaset_positive TGCOM24 meteo.it
Podcast DirettaCanale 51
Temi del momento

Stupro di gruppo, la Cassazione: "È partecipe chi assiste e plaude al video"

Confermata l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne di Lamezia Terme. Il caso riguarda gli abusi subiti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone

Stupro di gruppo, la Cassazione: "È partecipe chi assiste e plaude al video" - foto 1
ansa

Nel caso di uno stupro di gruppo, è considerato "partecipe" anche chi assiste e plaude alla registrazione video dell'abuso.

Lo ha stabilito la Cassazione, confermando l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne di Lamezia Terme. Il caso riguarda gli abusi subiti da un ragazzo disabile da parte di una decina di persone. La 23enne, presente a uno degli episodi ripreso con un cellulare e diffuso in Rete, ha esclamato: "Troppo forte raga, quell'altro gli sta facendo pure il video".

 

 

Contro la configurabilità dell'accusa di stupro di gruppo, il legale della ragazza, avvocato Antonio Larussa, ha fatto ricorso alla Suprema Corte sostenendo che il comportamento della 23enne, della quale a suo avviso non era certa la presenza al momento dell'abuso, non era "di istigazione" ma al massimo si era trattato di "una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante".

 

Tuttavia la Cassazione ha risposto che "l'indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo". Questo perché lo stesso reato per come è stato 'disegnato' non comporta "la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere una attività tipica di violenza sessuale", basta anche che sia uno solo del 'branco' a realizzare o minacciare l'abuso.

 

"In altri termini - spiega il verdetto 32503 depositato dalla Terza sezione penale del 'Palazzaccio' - la realizzazione di un contributo 'morale', da parte del concorrente nel reato che non realizza l'azione tipica", ossia la violenza vera e propria, e che si trova "sul luogo e nel momento del fatto" costituisce "una condotta di 'partecipazione' punita direttamente ai sensi dell'art.609 octies del codice penale".

 

Quanto alla presunta 'assenza della ragazza, per gli 'ermellini' si tratta solo di una "diversa valutazione dei dati probatori" non consentita in Cassazione e 'confezionata' dalla difesa. Per la Suprema Corte - che ha confermato l'obbligo di firma a carico della 23enne deciso con ordinanza dal Tribunale di Catanzaro del 29 marzo in attesa del corso della giustizia - pronunciando quella frase, la giovane "non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata" da uno del 'branco', "condotta che era ancora in corso posto che in quel momento si stava registrando il video", "ma ha rafforzato nei confronti di costui, l'intento di usare violenza alla persona offesa peraltro portatore di deficit cognitivo".

 

Sono stati i familiari della vittima ad accorgersi del video che girava in Rete e a rivolgersi ai carabinieri. In tutto sono state emesse una decina di misure cautelari.

TI POTREBBE INTERESSARE

Commenti
Commenta
Disclaimer
Grazie per il tuo commento

Sarà pubblicato al più presto sul nostro sito, dopo essere stato visionato dalla redazione

Grazie per il tuo commento

Il commento verrà postato sulla tua timeline Facebook

Regole per i commenti

I commenti in questa pagina vengono controllati
Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:
- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV
- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti
- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni
- Più in generale violino i diritti di terzi
- Promuovano attività illegali
- Promuovano prodotti o servizi commerciali