cronaca

Carabiniere ha l'amante?E' disonore

Cassazione condanna un appuntato

16 Giu 2008 - 13:23

Se un carabiniere ha un'amante getta disonore sull'Arma e per questo il suo superiore gli può chiedere di troncare la relazione extraconiugale. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la condanna a 4 mesi di reclusione a un appuntato per insubordinazione. L'imputato aveva insultato il suo comandante che gli aveva chiesto di non frequentare più l'amante. I supremi giudici hanno dato ragione al superiore.

Il giudice di primo grado aveva prosciolto il militare, ritenendo che il fatto fosse da rincondurre a un "contesto di relazioni private e personali" estranee al servizio. Di diverso parere la Corte d'appello, secondo la quale "l'intervento del luogotenetente era pertinente al servizio e alla disciplina" consistendo nel richiamo all'osservanza del regolamento di disciplina militare, che prescrive "di tenere in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate", mentre la relazione extraconiugale dell'imputato, "di pubblico dominio nel territorio della stazione, arrecava evidente disdoro all'Arma benemerita".

Per la Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.24414), le motivazioni del giudice d'appello sono valide e il ricorso dell'imputato va rigettato: "il ricorrente - spiegano gli "ermellini" - assimila erroneamente la illecita reazione del graduato al richiamo, legittimo e doveroso, ricevuto dal comandante di stazione per l'osservanza del dovere di tenere condotta esemplare e alla richiesta del sottufficiale di troncare la tresca".

La condotta delittuosa di insubordinazione, rileva ancora la Cassazione, non scaturì da "dissidi di natura personale", ma "contrastò l'intervento che il comandante, nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, aveva esercitato nei confronti del graduato". Il rapporto extraconiugale dell'imputato, conclude la sentenza, "è senza dubbio di carattere meramente privato", ma "la medesima natura non rivestono né il richiamo disciplinare cui il disdicevole contegno aveva dato luogo, né la illecita reazione dell'imputato".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri