Le sentenze che hanno fatto discutere
La sentenza della Cassazione che prevede attenuanti per il reo nel caso in cui a subire lo stupro sia una giovane "non più illibata" porta a ripercorrere alcune sentenze della Suprema Corte che hanno fatto discutere. Spesso la violenza sessuale è stata all'esame della Cassazione e nella maggior parte dei casi con giudizi a favore delle donne. Tuttavia, alcuni pronunciamenti hanno suscitato scalpore.
Nel 1999 due pronunciamenti crearono polemiche: il primo, a febbraio, stabiliva che nel caso di una donna che indossa i blue-jeans non si può parlare di stupro, poiché per la Suprema Corte è "dato di comune esperienza" che questo tipo di pantaloni non si possono sfilare "nemmeno in parte, senza la fattiva collaborazione di chi li porta". A novembre questa orientamento è stato ribaltato: la testimonianza di una donna che asserisce di aver subito uno stupro non può essere messa in dubbio perché lei indossava i pantaloni e per esserseli sfilati.
Il tema dello stupro e delle molestie sessuali è stato affrontato in Cassazione numerose volte. Ecco alcuni pronunciamenti rilevanti.
Novembre 2005 - la "palpatina" sui pantaloni di una persona configura il reato di violenza sessuale se chi la riceve non è consenziente. Il caso riguardava due uomini.
Dicembre 2002 - Il fatto che una donna sia "disinvolta" e "disponibile all'approccio amicale" non può costituire motivo per concedere all'uomo che l'ha violentata l'attenuante e la riduzione di pena prevista per i fatti di "minore gravità".
Novembre 2001 - i giudici ribadiscono che la circostanza che una donna indossi i jeans non è da sola sufficiente a escludere il reato di violenza sessuale, specie se la paura della vittima di subire altre violenze da parte dell'assalitore determina la possibilità di sfilare più facilmente i pantaloni.
Febbraio 2001 - la palpata ai seni è violenza sessuale come tutti gli atti connotati da "repentinità e imprevedibilità" posti in essere da chi intende, agendo all'improvviso, "vincere la resistenza delle vittime". La condanna riguarda un impiegato di un istituto tecnico che toccava le allieve.
Aprile 1999 - violentare una donna incinta al settimo mese non configura una circostanza aggravante del reato di violenza sessuale. Anzi, è possibile anche applicare al violentatore la diminuzione della pena minima per attenuanti generiche perché il caso può anche essere ritenuto tra quelli di "minore gravità".
Ottobre 1999 - sono sufficienti due violentatori per far scattare l'aggravante della violenza sessuale compiuta dal branco.
Dicembre 1999 - non ha diritto a sconti di pena il violentatore che non riesce a congiungersi carnalmente con la vittima per la resistenza che questa gli oppone.
Gennaio 1998 - le lacrime di una donna violentata possono diventare un elemento che "inchioda" l'uomo che ha abusato di lei e valere come elemento probatorio "idoneo a garantire la sincerità delle dichiarazioni della parte offesa".
Giugno 1998 - la guancia di una donna non è una "zona erogena" ma baciarla senza il consenso dell'interessata ha "tutte le caratteristiche dell'atto sessuale".
Agosto 1997 - se il capufficio dimostra un "sentimento profondo e sincero" nei confronti della segretaria, non può essere accusato di molestie sessuali sul lavoro, anche se la invita a cena e tenta di baciarla.
Aprile 1994 - è "arduo ipotizzare" una violenza sessuale fra coniugi in caso di coito orale in quanto la donna "avrebbe potuto in ogni caso facilmente reagire e sottrarsi al compimento dell'atto da lei non voluto".