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Buona Scuola, Regione Veneto fa ricorso

Tre i profili di incostituzionalità argomentati nel ricorso avanzato dalla giunta di Zaia alla Consulta: tra questi anche lʼaccusa di interferenza da parte di Roma su un tema come lʼistruzione di competenza locale

luca zaia
ansa

La Regione Veneto presenta ricorso alla Consulta contro la legge sulla "Buona scuola" perché lesiva dell'autonomia amministrativa regionale. "La riforma - dice il presidente Luca Zaia - marginalizza, anzi cancella il ruolo della Regione, vanificandone quei compiti programmatori e di gestione che la Costituzione le ha affidato".

"Chiediamo - spiega Zaia - ai giudici della Consulta di fare chiarezza nel pasticciato provvedimento governativo: non accettiamo il ruolo di spettatori inerti dell'affossamento di sistemi collaudati di istruzione e formazione come quello veneto, dove la Regione ha investito sinora importanti risorse in sostituzione dello Stato, riuscendo a garantire apprezzati livelli di qualità e di inserimento occupazionale". A questo proposito la Regione ha dato mandato di ricorso alla propria Avvocatura.

Tre i profili di incostituzionalità della legge 107/2013 argomentati nelle sette pagine del ricorso avanzato dalla giunta regionale veneta:

- la riforma affida al ministero dell'Istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e di formazione professionale, espropriando la regione di un compito che la Costituzione le affida in competenza esclusiva;

- la Buona scuola affida agli Uffici scolastici regionali , emanazione diretta del ministero, e non più alle Regioni il dimensionamento della rete scolastica (cioè stabilire l'ampiezza degli ambiti territoriali in funzione della popolazione scolastica, del numero degli istituti e delle particolari caratteristiche del territorio), creando così una possibile sovrapposizione di competenze programmatorie tra ministero e Regioni;

- molteplici e puntuali indicazioni contenute nella riforma governativa "determinano - si legge nell'impugnativa - una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale e potenzialmente attribuiscono allo Stato competenza ad adottare non solo norme di principio ma anche disposizioni di dettaglio in materia di istruzione".