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Patente, Cassazione: nessuna decurtazione dei punti se la multa arriva in ritardo

La Suprema Corte riconosce il fatto che il proprietario del veicolo possa non ricordare chi fosse alla guida al momento dellʼinfrazione e questo sarà valutato di caso in caso

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Nessuna decurtazione dei punti della patente se il proprietario del veicolo multato per violazione del Codice della strada comunica di non sapere chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione perché trascorso troppo tempo.

Lo ha sentenziato la Cassazione nell'ordinanza 9555. L'importante è che il proprietario collabori con il Comune e si valuterà, caso per caso, se sono validi i motivi per i quali non è in grado di indicare chi fosse alla guida.

Tra le ragioni che possono trovare "benevolo" ascolto, la Suprema Corte indica il periodo di tempo trascorso tra il momento dell'infrazione e quello della notifica della multa con la richiesta del nominativo. L'ordinanza, depositata dalla Seconda sezione civile, non mette fine alle sanzioni aggiuntive ma riconosce solo il fatto che il proprietario dell'auto possa non ricordare e questo va valutato caso per caso.

Secondo la Cassazione, una multa notificata dopo tre mesi, ossia entro i canonici novanta giorni previsti per il compimento delle notifiche dalla riforma del 2008, può meritare come risposta un "non mi ricordo chi guidava perché è passato tanto tempo e la macchina la utilizziamo in famiglia, in più persone".

Con questa decisione i supremi giudici hanno respinto il ricorso del Comune di Bari contro la signora Rosa V. proprietaria di una macchina sorpresa in infrazione il sei marzo 2007, con verbale notificato alla donna tre mesi dopo, il 28 giugno. La signora aveva tempestivamente risposto ai vigili "di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l'infrazione e la notifica del verbale di accertamento, sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie".

Il Comune di Bari aveva chiesto il rigetto del ricorso di Rosa - accolto dal Giudice di Pace e poi condiviso dal Tribunale - rilevando che "in base alla normativa, il proprietario è sempre tenuto a conoscere le generalità di colui al quale affida la conduzione del mezzo, e nel caso in cui non sia in grado di comunicarle risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento del veicolo stesso".

Per la Cassazione, che per fare un passo indietro rispetto a quanto deciso in altri casi ha riesumato un parere della Consulta del 2008, "se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante".