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Omicidio Matei, Cassazione: no allo sconto di pena per "tempesta emotiva"

Annullata la sentenza che quasi dimezzava la condanna di Michele Castaldo per lʼuccisione di Olga Matei. Per il pg della Corte Suprema le attenuanti erano invece legittime

Omicidio Matei, Cassazione: no allo sconto di pena per "tempesta emotiva" - foto 1
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No allo sconto di pena per un omicidio commesso durante una "tempesta emotiva".

Lo ha deciso la Cassazione, che ha accolto il ricorso della procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello che aveva quasi dimezzato la condanna di Michele Castaldo per l'omicidio di Olga Matei. Il pg della Corte Suprema Ettore Pedicini aveva parlato invece di sconto di pena legittimo.

La vicenda La sentenza riguarda il delitto che avvenne a Riccione il 5 ottobre 2016. I due si frequentavano da circa un mese quando l'uomo, in una crisi di gelosia, la strangolò a mani nude e poi tentò il suicidio; un gesto ripetuto anche in carcere, a marzo. Per l'omicidio Castaldo fu condannato con rito abbreviato a 30 anni di carcere, ma in appello la condanna è passata a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per effetto del rito) per il bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti dovuto allo stato emotivo, alla valutazione positiva della confessione e della volontà di risarcire la figlia della vittima.

 

Sorella della vittima: "Soddisfatta, volevo giustizia" La decisione della Cassazione è stata accolta con soddisfazione da Nina Matei, sorella della vittima. "Volevo giustizia e speravo di ottenere una pena congrua, sono soddisfatta", ha detto. Con lei ha parlato l'avvocato di parte civile, Lara Cecchini: "Non prova nessun sentimento di odio nei confronti di Castaldo, ma il suo gesto ha distrutto tante vite. La sua, dei suoi familiari, dell'ex marito e della figlia di Olga". 

 

Il pg: "Sconto di pena legittimo" Nella requisitoria, il sostituto procuratore generale di Cassazione Ettore Pedicini aveva definito legittimo lo sconto di pena per un omicidio commesso durante una "tempesta emotiva", che concorre, come elemento della situazione psicologica dell'imputato assieme ad altri elementi alle attenuanti generiche. 

 

"La sentenza impugnata" - aveva sottolineato Pedicini chiedendo alla prima sezione penale di dichiarare inammissibile il ricorso della procura generale di Bologna - "ha esplicitato le ragioni che giustificano la scelta, che ha valorizzato, pur prendendo atto della gravità del fatto, la situazione psicologica dell'imputato. Ed è in linea con la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui gli stati emotivi e passionali possono essere valutati ai fini della misura della pena. Tale valutazione attiene al giudice di merito".

 

Nuovo processo a Bologna La Cassazione ha invece accolto il ricorso e annullato la sentenza. Dovrà dunque celebrarsi un nuovo appello a Bologna.

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