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Autovelox e tutor, nuova direttiva dal ministro Minniti

Distanza, segnalazione, riduzione del 5% del valore rilevato a favore del trasgressore: sono i punti chiave della norma

Autovelox e tutor, nuova direttiva dal ministro Minniti - foto 1
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Una nuova direttiva sui controlli elettronici di velocità riclassifica i sistemi di rilevamento della velocità in tre grandi categorie: fissi (Tutor, Vergilius), temporanei (autovelox) e mobili (apparecchiatura utilizzata da un veicolo in movimento).

Inoltre l'ordinanza del ministro Minniti ridefinisce il posizionamento degli strumenti di accertamento della velocità e la distanza delle segnalazioni obbligatorie e fissa la riduzione del valore rilevato al 5%.

La distanza tra un dispositivo e l'altro - L'azione di controllo dei dispositivi di accertamento della velocità media, si legge nella direttiva, "deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell'intervallo tra 60 e 110 km/h".

Le segnalazioni - Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La legge, spiega la direttiva, "non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere 'adeguata', in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere 'adeguata' la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione". Quindi: autostrade e strade extraurbane principali: metri 250; strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): metri 150. Altre strade: metri 80. Quanto alla distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa, la direttiva specifica che "non può essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico".

Lo "sconto" del 5% sul valore rilevato - La circolare indica poi che "alla velocità accertata dall'apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale citata".