cronaca

La pacca sul sedere diventa reato

Marcia indietro della Cassazione

07 Mag 2004 - 06:09

Contrordine della Cassazione: la "pacca sul sedere" è reato anche se è repentina e fuggevole. La Corte torna sui propri passi e, a distanza di due anni, sancisce che anche "la fuggevole toccata ai glutei" costituisce violenza sessuale. Una sentenza ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di un 58enne romano, condannato ad un anno e due mesi di reclusione per violenza sessuale dopo aver toccato il sedere a una ragazza.

Proprio due anni fa la stessa sezione della Suprema corte, la terza, aveva stabilito che la "toccata e fuga" non è reato proprio in quanto "fuggevole". Oggi, invece, i giudici stabiliscono che la mano morta rappresenta "una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima e tali atti, sia pure superficiali, integrano una oggettiva manifestazione di sessualità".

L'occasione per il dietrofront è dato dal caso di Ferruccio, che il 15 febbraio 2001 venne condannato a un anno e due mesi di galera per aver toccato il sedere a una ragazza, Flavia, la quale evidentemente non aveva gradito. Forte della sentenza della Cassazione che stabiliva la liceità di toccar glutei, l'uomo ha presentato ricorso proprio in Cassazione, sostenendo che nel suo gesto non c'erano state né violenza né minacce, e che nella "fuggevole toccata ai glutei non poteva ravvisarsi un soddisfacimento dell'istinto sessuale".

Ferruccio pensava di avercela fatta, e invece no: in questi due anni i giudici hanno cambiato idea e ora spiegato che "il ricorso è manifestatamente infondato: il palpeggiamento delle natiche costitisce indubbiamente un atto sessuale in quanto l'autore ha commesso una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima".

Secondo la suprema corte, infatti, "devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale". Tra questi atti, per esempio, "vanno compresi i toccamenti, i palpeggiamenti e sfregiamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica".