Nudi allo stadio,si istiga violenza
La Cassazione respinge ricorso tifoso
La motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di un tifoso bresciano, cui era stato vietato per un anno l'ingresso allo stadio per essersi denudato sugli spalti, è che lo spogliarello durante una partita "incita alla violenza". Per l'ultrà, che si era anche rifiutato di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine, era scattato anche l'obbligo a presentarsi alla questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita di calcio.
Claudio F., di 33 anni, nel '99, proprio all'inizio del campionato, era andato allo stadio "Friuli" di Udine per seguire la sua squadra del cuore che sfidava l'Udinese. Durante l'incontro sportivo Claudio, che si trovava sugli spalti, si era "abbassato i pantaloni e le mutande, esibendo gli organi genitali".
Per questo comportamento a Claudio fu imposto il divieto d'accesso allo stadio in occasione delle partite del Brescia per un anno e l'obbligo di presentarsi alla questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita di calcio. Il gip del Tribunale di Udine il 29 maggio del 2001 aveva convalidato il provvedimento del questore emesso il giorno prima.
Contro il divieto di andare allo stadio Claudio ha protestato in Cassazione, sostenendo che nel suo spogliarello "non si sarebbe potuto ravvisare alcun fatto di violenza o di incitazione alla violenza". Tesi bocciata dai giudici della Terza sezione penale che, con la sentenza 23917, hanno respinto il ricorso dell'ultrà sottolinenando che "è indiscutibile" che lo spogliarello "integri, quanto meno, incitamento o induzione alla violenza".
Tuttavia la Suprema Corte, dopo aver condannato il gesto osé del tifoso, ha annullato con rinvio l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione alla polizia, chiedendo al gip del tribunale udinese di verificare se al giovane erano state concesse le 48 ore di tempo per difendersi a partire dalla notifica del divieto di ingresso allo stadio.
