Il pedone che attraversa la strada sulle strisce, di fretta e senza fare attenzione al passaggio delle automobili, non può essere accusato di colpa nel caso in cui venga investito. Lo sottolinea la terza sezione civile della Cassazione che, nella sentenza n.5540, rileva che "la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare" di per sè non rappresenta un concorso di colpa.
La Suprema Corte ha affrontato la questione esaminando il caso di un incidente avvenuto nelle Marche: una signora era stata investita dall'auto guidata da un'altra donna e aveva riportato gravissime lesioni personali. La Corte d'appello di Ancona aveva infatti riconosciuto un concorso di colpa pari all'80% della guidatrice, mentre aveva imputato il restante 20% alla donna investita, pur riconoscendogli il diritto a essere risarcita per danni con oltre 65mila euro.
Gli "ermellini", accogliendo in parte il ricorso della donna investita, che sosteneva di non avere nessuna colpa per quanto accaduto, hanno annullato con rinvio la sentenza d'appello.
