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Stepchild adoption, valida in Italia un'adozione a una coppia ga disposta negli Usa

Del caso, nato nel 2014, si occupò anche la Corte costituzionale

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La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato efficace in Italia una sentenza con cui un tribunale degli Stati Uniti disponeva l'adozione di una bambina da parte di una donna italo-americana e sposata in terra americana con la madre biologica della minore.

I giudici hanno dunque accolto il ricorso della donna nei confronti del Comune di Bologna e del ministero dell'Interno. Del caso, nato nel 2014, si occupò anche la Corte costituzionale.

"Il provvedimento, anche per chiarezza e approfondimento delle questioni", commenta l'avvocato Pezzi, esperto di diritto internazionale che ha patrocinato la coppia, "rappresenta un ulteriore importante passo nella faticosa affermazione dei diritti civili dei minori e delle coppie omosessuali nel nostro Paese, riaffermando, tra l'altro, l'importante principio di apertura del nostro ordinamento alla dimensione internazionale".

Con l'ordinanza della prima sezione civile, la Corte ha in sostanza riconosciuto che il rifiuto della trascrizione della sentenza americana nei registri dello stato civile sia illegittima e ne ordina l'annotazione. La Corte ha ritenuto ininfluente che la stepchild non sia un istituto previsto dall'ordinamento italiano: questo argomento infatti si perde "di fronte alla centralità" , scrivono i giudici, "del superiore interesse del minore cui è informato il concetto di ordine pubblico internazionale in questa materia e di fronte ancor ai principi di uguaglianza tra i sessi e di signoria privata e libero sviluppo del singolo nella famiglia".

Se un altro Stato "di altro sviluppo storico e culturale" lo ha ritenuto idoneo strumento di regolamentazione dei rapporti dei propri cittadini, l'Italia ne può riconoscere l'applicazione in un caso dove "realizzi nell'unico modo concretamente immaginabile il benessere del minore". Ed è questo il caso delle due donne: si tratta di una famiglia formata ormai molti anni fa, dove le capacità genitoriali non sono in discussione e dove non è mai stato segnalato "nessunissimo problema": riconoscere l'efficacia significa "la pratica realizzazione dell'interesse - primario - della minore a mantenere l'ambiente affettivo di sempre".

Si provi a immaginare il contrario, ragionano i giudici "e ci si convincerà facilmente della mancanza di alternativa a questa decisione" perchè il contrario significherebbe o separare una famiglia diversificando lo status dei suoi membri, oppure costringerla a revocare la scelta di vivere in Italia, scelta che invece per l'ordinanza è funzionale al benessere di tutti i suoi membri. Il Comune si era costituito in giudizio sostenendo che il rifiuto di trascrizione era un atto dovuto "in assenza di una normativa nazionale che consenta l'adozione del figlio del partner".