FOTO24 VIDEO24 Logo Mediaset ComingSoon.it Donne logo mastergame Grazia Meteo.it People sportmediaset_negative sportmediaset_positive TGCOM24 meteo.it
Podcast DirettaCanale 51
Temi del momento

Libretti al portatore addio, dal 4 luglio scatta lo stop: restano i nominativi

La nuova norma con il dl 90/2017 del 25 maggio, che recepisce la direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Libretti al portatore addio, dal 4 luglio scatta lo stop: restano i nominativi - foto 1
ansa

Libretti al portatore, addio.

Dal 4 luglio, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 dello scorso 25 maggio - che recepisce la direttiva Ue 2015/849 sulla prevenzione al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - si chiude l'epoca di questi prodotti finanziari. "Ove esistenti - si legge -, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018". Circoleranno solo quelli nominativi.

Come si legge nell'articolo 3 del dlgs 90/2017 in Gazzetta Ufficiale, infatti, l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 - su "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" - viene modificato in questo modo: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018".

Restano i nominativi, insomma: ovvero, banche e uffici postali potranno proporre ai risparmiatori solo libretti su cui ci sarà l'obbligo di controllo e identificazione per capire chi sia il titolare. Inoltre, è stabilito il divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima: "L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata". E anche: "L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato".