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Basket, Hackett: confermata la squalifica di sei mesi 

La Commissione Giudicante nazionale della Federbasket ha rigettato l'istanza di riesame

- Niente sconti per Daniel Hackett. La Commissione Giudicante nazionale della Federbasket ha infatti rigettato l'istanza di riesame presentata dalla guardia dell'Olimpia Milano, confermando così il provvedimento di inibizione emesso in primo grado dal Giudice sportivo a suo carico, ossia la squalifica di sei mesi. Stop arrivato per aver abbandonato senza previa autorizzazione il ritiro della Nazionale azzurra di basket.

Basket, Hackett: confermata la squalifica di sei mesi 

I 6 mesi di squalifica erano stati comminati a Hackett a causa del suo abbandono del ritiro organizzato dalla Nazionale per "motivi ingiustificati e senza autorizzazione". Questo fatto aveva portato a 5 mesi di stop, aumentati da un mese per gli attacchi alla Federbasket.
Il giocatore si è sempre difeso sostenendo di non essere in condizioni fisiche idonee per affrontare un ritiro, e di non essere tutelato sulla propria salute: aveva inoltre presentato dei referti medici a supportare questa sua tesi.
Il club di appartenenza del giocatore, l'Olimpia Milano, ha comunicato ufficialmente sul proprio sito la decisione di Hackett di presentare istanza di riesame.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB MILANESE

Con riferimento alla vicenda Hackett, la Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di avere preso atto del sopravvenuto completamento della presa di coscienza dell’atleta, e di avere apprezzato il suo desiderio sentito di rasserenare l’ambiente e gli animi di tutti espiando le sanzioni disciplinari e contrattuali, quali che esse saranno. In tale ottica, avendo condiviso da subito l’opportunità di una severa condanna disciplinare, ritiene tuttavia che oggi non possa prescindersi dalla pubblica emenda del tesserato, della cui sincerità non è dato discutere (la spontanea rinuncia al gravame già preannunciato è sintomatica).
Ritiene altresì che all’interno del sistema di giustizia federale, senza muovere alcuna censura di merito, vi siano gli strumenti tecnici per poterne tenere conto (artt.19 n.4 lett.c e circostanze non codificate ex art.19 n.4 ultima parte che – come è noto – consentono al giudice di potere diminuire la pena edittale ove la ritenga in concreto eccessiva) e giungere ad una sanzione finale che dovrà rimanere severa, ma di maggiore ragionevolezza. Per tale ragione, rispettando il desiderio del proprio atleta di non contestare le proprie responsabilità, la società ha offerto a quest’ultimo la collaborazione dell’avv. Enrico Cassì, Consulente Legale della Pallacanestro Olimpia, perché proponga la domanda di riesame garantita agli Atleti di interesse Nazionale ex art.76 del reg. Esecutivo Gare, limitatamente all’individuazione di una scelta più proporzionata della misura sanzionatoria.
L’istanza è stata presentata nel rispetto dei termini di rito, e verrà discussa domani mattina dall’avv. Cassì innanzi la Commissione Giudicante Nazionale della FIP. Riserva correttamente all’esito del pensiero finale della Federazione Italiana Pallacanestro il perfezionamento delle valutazioni sul futuro del rapporto con il proprio tesserato.

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