Le novità

Dl sicurezza, ecco le norme: stretta contro violenze ad agenti, occupazioni e proteste

Dalla lotta a terrorismo e criminalità organizzata alle tutele per le forze dell'ordine. Dalle proteste in piazza e blocchi ferroviari alle occupazioni delle case, le principali novità introdotte

04 Giu 2025 - 15:17
 © Ansa

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Il decreto legge Sicurezza, in vigore dal 12 aprile, reca "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario". Introduce 14 nuovi reati e varie aggravanti. Ecco i punti principali.

Lotta a terrorismo e criminalità organizzata

 Il decreto introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo che viene punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.). Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, si estendono le verifiche antimafia anche alle imprese che aderiscono al "contratto di rete". Si esclude che il prefetto possa procedere d'ufficio a limitare alcuni effetti dell'informazione interdittiva antimafia per garantire adeguati mezzi di sussistenza ai familiari del destinatario della stessa.

Lotta all'usura

 L'art. 33 del provvedimento prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell'art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.

Occupazione di case

 Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile e si prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell'immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.

Tutele per forze dell'ordine

 Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia e aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si introduce una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l'aumento di pena fino alla metà e un'ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un'infrastruttura (cosiddetta norma "anti no-Tav" e "no-Ponte"). Si prevede la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (bodycam), idonei a registrare l'attività operativa nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario e a bordo treno e quella di utilizzare dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili, nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Viene inoltre introdotto un sostegno economico destinato alle spese legali fino a 10mila euro per agenti coinvolti in procedimenti penali relativi al servizio.

Carceri e centri migranti

 Nasce il nuovo reato di 'rivolta all'interno di un istituto penitenziario', che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all'interno di un istituto "da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza". Si prevede la reclusione da uno a cinque anni (carcere) o uno a quattro anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all'autorità e fino a 18 anni di reclusione quando la rivolta provochi morte o lesioni gravi.

Proteste in piazza e blocchi ferroviari

 Viene prevista una nuova circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Si aggrava anche la pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche. Si estende il cosiddetto Daspo urbano a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Si estende l'arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l'impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia, come nel caso degli attivisti per il clima.

Accattonaggio e truffa

 Pene più severe per chi impiega minori nell'accattonaggio e per chi commette le truffe. Si rafforzano gli strumenti di repressione delle truffe agli anziani, con l'introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata con pene da due a sei anni e multa da euro 700 a euro 3.000.

Stop alla cannabis light

 Il decreto-legge vieta "la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati". Di fatto tutte le infiorescenze di canapa sono diventate illegali, indipendentemente dal loro contenuto di THC.

Carcere e tutela dei minori

 In materia di esecuzione della pena, si cancella l'obbligo di rinvio della stessa per le donne incinte e con prole e se ne preclude il rinvio facoltativo "se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti". Si prevede la differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni.

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