Fari anche sull'inasprimento delle pene per chi esprime il proprio dissenso in libere manifestazioni. Nordio: "Incredulo per i rilievi"
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Sul decreto legge Sicurezza la Cassazione ha rilevato "criticità" dal punto di vista costituzionale e "tecnico procedurale". Nell'esame sul documento si sottolineano i profili problematici di diverse fattispecie introdotto dal decreto stesso già convertito in legge dal Parlamento e si evidenziano gli aspetti legati alla "carenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza" del decreto stesso, che stava per essere approvato da Parlamento come disegno di legge, alla "eterogeneità" del provvedimento e al rispetto dei "principi costituzionali in materia penale": il riferimento di quest'ultimo punto è in particolare alla "proporzionalità delle pene". Nordio: "Incredulo per i rilievi".
Per l'Ufficio del Massimario della Cassazione, il decreto "riproduce quasi alla lettera" il contenuto del corrispondente disegno di legge che la Camera dei deputati, "dopo un'ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024" e poi trasmesso al Senato. Non c'è stato, si legge nella relazione, "per unanime giudizio dei giuristi finora espressisi" alcun "fatto nuovo configurabile come 'casi straordinari di necessità e di urgenza'" tra "la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta di trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto". La scelta di sottrarre il testo all'ordinario procedimento legislativo e trasfonderlo in un decreto-legge produrrebbe, per la Cassazione, "una serie di conseguenze: 'l'accelerazione dei tempi di discussione, la conseguente contrazione della possibilità di apportare emendamenti, che saranno comunque sempre pro futuro, la complessiva compressione del pieno dispiegarsi di quei tempi e modi di dibattito, di esame e di voto che dovrebbero caratterizzare la funzione legislativa, in particolare in materie coperte da riserva di legge, come sono i diritti di libertà e la materia penale". A questo si aggiunge "l'estrema disomogeneità dei contenuti di questo testo".
Quanto alle disposizioni che "determinano il trattamento sanzionatorio, in quanto destinate a incidere sulla libertà personale dei loro destinatari, devono ritenersi suscettibili di controllo" da parte della Corte per "gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità dovendosi scongiurare il rischio di irrogazione di 'una sanzione non proporzionata all'effettiva gravità del fatto'".
Gli ermellini hanno anche rilevato alcuni nodi contenuti nel provvedimento, legati all'inasprimento delle misure per chi manifesta. La Cassazione ha espresso forti perplessità sulle "molte fattispecie incriminatrici" e sulle "molte circostanze aggravanti" introdotte dal dl sicurezza per colpire "fondamentali libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e di riunione (art. 17 Cost.), nonché il diritto di sciopero (art. 40)". L'Ufficio del Massimario rileva inoltre "profili problematici" sulle norme che puniscono i cosiddetti "blocchi stradali" utilizzati in manifestazioni di protesta come "strumento di disobbedienza civile".
Dito puntato anche sulle misure che puntano a reprimere manifestazioni di dissenso nelle carceri e all'interno dei Cpr. I principali dubbi riguardano "i principi costituzionali di materialità, offensività, autodeterminazione, ragionevolezza e libertà di manifestazione del pensiero", considerato che le nuove norme fanno emergere "la volontà del legislatore di punire più che una condotta, un 'tipo' di autore: in questo caso il 'migrante' (irregolare), nell'altra il detenuto".
"In merito alle diffuse notizie di stampa, sono incredulo, e ho dato mandato all'Ufficio di Gabinetto del ministero di acquisire la relazione dell'ufficio del Massimario e di conoscerne l'ordinario regime di divulgazione". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo alla relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul Dl sicurezza.