Contro il caldo africano è corsa per "raffreddare" gli ambienti domestici con climatizzatore a basso consumo energetico, deumidificatore o pompa di calore. E per l'acquisto di questi dispositivi si può usufruire di un bonus condizionatori valido fino al 31 dicembre 2026. Ecco come funziona l'agevolazione per le spese sostenute e chi può richiederla.
Bonus condizionatori rinnovato anche per il 2026
Fino al 31 dicembre 2026 è, dunque, possibile usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute per comprare climatizzatore a basso consumo energetico, deumidificatore o pompa di calore.
I requisiti
In particolare, acquisto e installazione di questi dispositivi danno diritto alla detrazione a condizione che siano rispettate precise modalità di pagamento, come riporta l'articolo 14 del dl n. 63/2013 e l'articolo 16-bis, lettera h del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), integrati dalla Legge di Bilancio 2025 che ha confermato la misura, escludendo però impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili.
Tali condizioni vanno poi lette alla luce della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2026. Rispetto all’edizione 2025, questo è uno degli aggiornamenti più rilevanti: la Legge di Bilancio 2026 ha infatti prorogato il regime più favorevole già previsto per il 2025. Ma per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 restano escluse, ai fini dell'agevolazione, le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate esclusivamente da combustibili fossili.
A quanto ammonta il bonus
In generale è pari al 36% della spesa sostenuta, ma sale al 50% se l’immobile è l'abitazione principale. Ciò resta valido anche nel 2026, come confermato dall’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026. Con un importante chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate: si può beneficiare dell'agevolazione fiscale anche senza realizzare lavori di ristrutturazione in casa.
Chi ne usufruisce e come
Possono usufruire del bonus persone fisiche; esercenti; società di persone e di capitali; associazioni di professionisti; condomini; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; istituti autonomi per le case popolari; cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per l'Ecobonus, la disciplina continua a riferirsi ai contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, compresi i soggetti che conseguono reddito d'impresa.
Inoltre, per l'Ecobonus e per il Bonus Casa riferito a interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili, le schede descrittive devono essere trasmesse entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il portale Enea.
Fondamentale eseguire il pagamento tramite bonifico parlante, bancario o postale, la cui causale deve contenere con il riferimento normativo: codice fiscale del beneficiario; partita Iva o codice fiscale dell’azienda installatrice; estremi della fattura. Pagamenti tramite carte, assegni o altri strumenti non consentono di accedere al beneficio fiscale.
