Flotilla, manifestazioni pro Pal in tutta Italia
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La Commissione di garanzia ha stabilito che lo sciopero proclamato dai sindacati il 3 ottobre è privo dei requisiti di legge. Nessuna precettazione, ma possibili sanzioni fino a 50mila euro
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È scontro aperto tra governo e sindacati sullo sciopero generale del 3 ottobre, indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza e dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia per il mancato rispetto del preavviso previsto dalla legge. Mentre il ministro Salvini minaccia sanzioni fino a 50mila euro e propone di introdurre cauzioni per chi organizza manifestazioni pubbliche, la Cgil rivendica la piena legittimità dell'agitazione e annuncia ricorso al giudice del lavoro. Nessuna precettazione è stata disposta, ma resta alta l'attenzione sulle possibili conseguenze per chi ha deciso di scioperare. Uno sciopero che potrebbe anche avere un costo pesante sulla collettività con una perdita economica di un miliardo di euro. Ecco cosa prevede la normativa vigente e quali sono i rischi concreti per sindacati e lavoratori.
Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è regolato dalla legge 146 del 1990, integrata dalla legge 83 del 2000. Il diritto a scioperare, tutelato dall'articolo 40 della Costituzione, è sottoposto a specifiche condizioni quando coinvolge settori come sanità, trasporti, istruzione, giustizia e servizi postali. Tra queste condizioni, la più rilevante nel caso in esame è l'obbligo di preavviso di almeno 10 giorni. Tale periodo serve a garantire la continuità dei servizi minimi e a tutelare i diritti degli utenti.
A vigilare sul rispetto di queste regole è la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE), un'autorità indipendente che può valutare la legittimità degli scioperi proclamati e, in caso di irregolarità, deliberare sanzioni nei confronti dei soggetti coinvolti.
Secondo l'attuale quadro normativo, i sindacati che proclamano uno sciopero giudicato illegittimo dalla Commissione possono incorrere in sanzioni amministrative. L'articolo 4 della legge 146/90, come modificato nel 2000, prevede multe comprese tra i 2.500 e i 50.000 euro. La sanzione è proporzionata alla gravità della violazione e alla durata dell'agitazione.
Oltre alla sanzione pecuniaria, la Commissione può disporre anche la sospensione dei permessi sindacali retribuiti e, nei casi più gravi, l'esclusione dell'organizzazione sindacale dalle trattative con le controparti pubbliche per un periodo massimo di due mesi.
Nel caso dello sciopero del 3 ottobre, la Cgil ha annunciato che impugnerà ogni eventuale provvedimento sanzionatorio, sostenendo di aver agito nel pieno rispetto della legge, in particolare dell'articolo 2, comma 7, che consente deroghe in caso di eventi eccezionali a tutela dell'ordine costituzionale o della sicurezza dei lavoratori.
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A differenza delle organizzazioni sindacali, i lavoratori che aderiscono a uno sciopero illegittimo non sono automaticamente soggetti a sanzioni. La legge non prevede multe individuali, né il licenziamento come conseguenza diretta della partecipazione a uno sciopero. Tuttavia, il datore di lavoro può valutare se avviare un procedimento disciplinare, che deve comunque rispettare i criteri di proporzionalità, trasparenza e contraddittorio.
In assenza di una precettazione formale da parte del ministro competente - misura che impone il rientro immediato al lavoro sotto pena di sanzioni - la partecipazione dei singoli lavoratori all'agitazione del 3 ottobre non comporta conseguenze dirette. Lo hanno confermato anche fonti sindacali, ribadendo che l'eventuale sanzione riguarda esclusivamente le organizzazioni promotrici.
La decisione della Commissione di garanzia si basa su un elemento tecnico preciso: l'assenza del preavviso di 10 giorni previsto dalla legge. Secondo quanto dichiarato dalla presidente Paola Bellocchi, non è in discussione la solidarietà verso Gaza né le motivazioni alla base della protesta, ma la violazione di una norma che garantisce la governabilità degli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
Il riferimento all'articolo 2, comma 7 della legge 146, richiamato dai sindacati, è stato ritenuto "inconferente". Secondo il Garante, tale disposizione si applica solo a eventi di gravissima eccezionalità, come colpi di Stato o stragi terroristiche, e non può essere invocata per giustificare il mancato preavviso in una mobilitazione, per quanto sentita e legittima nelle sue intenzioni.
Le organizzazioni sindacali hanno confermato l'intenzione di presentare ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione. L'iter potrebbe richiedere giorni o settimane, e nel frattempo non sono previste azioni immediate contro i lavoratori.
Dal canto suo, il governo ha evitato di intervenire con la precettazione, scelta definita “di buon senso” da Salvini per evitare l'escalation dello scontro. Tuttavia, il ministro ha rilanciato l'idea di una riforma della legge 146, con l'introduzione di cauzioni preventive per chi organizza manifestazioni e l'inasprimento delle sanzioni in caso di danni a strutture pubbliche.
Nel breve periodo, l'attenzione resta puntata sulle decisioni della Commissione e sugli esiti dei ricorsi promossi dalle sigle sindacali. A fare da arbitro, sarà ancora una volta la magistratura ordinaria, chiamata a stabilire se la legge sia stata violata o applicata in modo troppo restrittivo.