Dal Cdm via libera al pacchetto sicurezza | Nordio: vogliamo evitare il ritorno delle Br
Meloni: "Non sono misure spot ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti. Lo Stato difende chi ci difende". Ecco quali sono le misure
I resti della manifestazione sull'asfalto di corso Regina Margherita © Da video
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo pacchetto di misure legate alla sicurezza. Si va dal divieto di coltelli per i minorenni al fermo preventivo in vista di cortei e manifestazioni di piazza. Introdotto un registro per i "reati con causa di giustificazione".
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social: "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti fin dal suo insediamento". Il premier ha elencato le misure approvate con cui "continuiamo ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall'altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini".
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto in conferenza stampa, sottolineando che il fermo di prevenzione "non è una misura liberticida, in molti ordinamenti è presente, e c'è il rapporto con l'autorità giudiziaria, a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. Se poi dovesse ravvisare che non ci sono le condizioni può disporre la liberazione: è stato sempre così nella nostra formulazione, conosciamo i limiti fissati dalla costituzione sulla limitazione della libertà personale". Piantedosi ha spiegato che la norma attinge "a un'ipotesi di prevenzione molto pregnante, a condizioni indiziarie molto importanti sulla possibilità che possano essere compiuti, in occasione di manifestazioni, determinate fattispecie di reati, un po' come abbiamo visto negli ultimi giorni".
La nuova norma introdotta dal decreto sicurezza "non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità: qui l'impunità non c'è per nessuno, quindi è una parola impropria". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio in merito al nuovo provvedimento contenuto nel decreto approvato, che istituisce un registro separato per i reati commessi con 'causa di giustificazione'. "Abbiamo introdotto un principio che nasce da un equivoco di 50 anni fa. Quando 50 anni fa era stato introdotto l'istituto dell'avviso di reato poi diventato avviso di garanzia. L'istituto che era nato a garanzia dell'eventuale indagato si è trasformato in un'onta, in una condanna anticipata, sia da un punto di vista mediatico, sia professionale sia politico", ha aggiunto Nordio, precisando che la norma non riguarda solo gli agenti ma tutti i cittadini. Il Guardasigilli, in chiusura ha spiegato che il provvedimento vuole evitare che quei tristi momenti si ripetano". Il riferimento è alle norme introdotte e al fenomeno delle Brigate rosse. Il ministro aveva precedentemente ricordato il fenomeno delle Brigate rosse negli anni di piombo, un fenomeno "nato proprio per una insufficiente attenzione, anche da parte dello Stato, verso queste forme di aggressività odiosa nei confronti delle forze dell'ordine che era stata trascurata. Ricordiamo le espressioni compagni che sbagliano e sedicenti brigate rosse".
Ecco l'elenco delle misure secondo alcune anticipazioni
Il fermo preventivo
"Viene introdotta la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali (...) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche". È quanto prevede l'articolo 7 comma 2 della scheda di sintesi del decreto sicurezza, che riguarda il capitolo sul "fermo di prevenzione". Tale eventualità - si legge - riguarda comunque "specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni".
Piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni ad agenti
Sono una dozzina le fattispecie di reato per cui scatta il divieto: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia a un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti anche se aggravato, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, lesioni personali commesse con aggravanti o con armi o sostanze corrosive, oppure persona travisata o da più persone riunite, o contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, o contro sanitari, arbitri o di altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica di manifestazioni sportive.
Per reati con 'causa di giustificazione' registro separato
"Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all'annotazione preliminare, in separato modello - da introdursi con apposito decreto del ministro della giustizia del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro".
Divieto di vendere coltelli ai minorenni, sanzioni da 500 a 12mila euro
Divieto di vendere, anche su web e piattaforme elettroniche, ai minori armi improprie, in particolare strumenti da punta e taglio, con sanzioni amministrative, inflitte dal Prefetto, da 500 a 3mila euro, aumentate fino a 12mila in caso di reiterazione, con la revoca della licenza. Il compito di vigilare e sanzionare è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E si prevede l'obbligo per l'esercente di tenere un registro elettronico per inserire quotidianamente le singole operazioni di vendita, pena sanzioni amministrative da 2mila a 10mila euro. La scheda precisa che queste misure entreranno in vigore 60 giorni dopo rispetto al decreto legge.
Sanzioni a genitori di minori che portano coltelli vietati
Il "divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni". Si prevede anche il "divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri", in questo caso punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per entrambi i reati, il prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a mille euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Fabbricazione di esplosivi tra i reati ostativi all'ingresso in Italia
Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, e di porto d'armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio, come si legge in una scheda di sintesi del provvedimento. La norma interviene modificando il Testo Unico Immigrazione, inserendo queste fattispecie di reato, per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, tra quelle ostative all'ingresso in Italia.
Pm può decidere rilascio immediato dopo il fermo preventivo
"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto" il fermo preventivo "è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (...) ordina il rilascio della persona accompagnata". È quanto si legge nel testo, in merito al fermo preventivo di 12 ore per le persone ritenute pericolose ai cortei o con precedenti specifici. "Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto".
Fondo da 50 milioni per rafforzare la sicurezza nelle stazioni
Un fondo da 50 milioni di euro per il 2026 è istituito presso il Ministero dell'interno per il "cofinanziamento" di accordi di collaborazione fra Viminale, Ministero delle infrastrutture e il Gruppo ferrovie dello Stato, finalizzati a rafforzare i livelli di sicurezza all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle immediate adiacenze, anche attraverso il potenziamento dei sistemi tecnologici di controllo e di videosorveglianza.
Deroghe fino al 2028 al Viminale per potenziare i centri per migranti
Per potenziare la rete dei centri per migranti, il Ministero dell'interno potrà avere fino al 31 dicembre 2028 "ampie facoltà di deroga della normativa vigente, anche avvalendosi della vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)". Il Viminale è autorizzato a operare in deroga per "la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri". Nello stesso articolo, il numero 30, si aggiunge all'attuale modalità di notifica di atti e provvedimenti destinati ai richiedenti al domicilio privato, anche quella a mezzo posta elettronica certificata, qualora il richiedente ne sia in possesso oppure sia assistito da un legale rappresentante nella fase amministrativa della procedura.
