previo accordo Stato-Regioni

Sicurezza sul lavoro, introdotti test antidroga e alcol "in qualsiasi momento"

Tra le novità, chiarite dall'Ispettorato, test medici in caso di sospetta assunzione di sostanze psicotrope e bevande alcoliche

25 Feb 2026 - 16:37
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Non solo controlli più stringenti, badge di cantiere o multe salate per le imprese inadempienti. Per aumentare gli standard di sicurezza sul posto di lavoro, la normativa vigente da quest'anno prevede l'introduzione di test medici nel caso in cui ci sia il fondato sospetto che un lavoratore abbia fatto uso di alcol o droghe. Lo chiarisce una circolare dell’Ispettorato del Lavoro, riferendosi all’art. 17 del decreto legge 159/2025, convertito nella legge 198/2025.

Controlli in qualsiasi momento

 Il provvedimento non è una novità assoluta. Controlli di questo tipo erano già previsti, ma venivano effettuati periodicamente oppure in caso di incidente. Da quest'anno, invece, possono essere fatti in qualsiasi momento "prima o durante il turno lavorativo", purché i test, previsti solamente per le attività ad alto rischio, vengano eseguiti dal medico competente, contattato dal titolare, dirigente o preposto.

Il ragionevole motivo

 Il documento non specifica però il significato dell'espressione "in presenza di ragionevole motivo", circostanza che giustifica la visita medica per accertare l'eventuale uso di "alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope". Nella circolare, infatti, si legge che "al fine di una corretta applicazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026", al fine di eliminare le attuali discrepanze tra le diverse linee guida regionali.

Al momento, per "ragionevole motivo" si intendono comportamenti anomali (come alterazione dell’equilibrio, linguaggio confuso, sonnolenza); errori ripetuti o gravi; incidenti sul lavoro senza cause tecniche evidenti; segnalazioni motivate da colleghi o preposti, corredate da osservazioni specifiche.

Categorie lavorative coinvolte

 Come detto, la nuova normativa riguarda le mansioni ad alto rischio. In tale fattispecie rientrano le seguenti categorie: settore trasporti (autisti TIR, autobus, taxi, corrieri; macchinisti ferroviari; piloti e personale di volo; addetti alla movimentazione merci in porti e aeroporti); lavori in quota o con macchinari pericolosi (operatori di gru, carrelli elevatori, escavatori; lavoratori edili su impalcature o tetti; addetti a linee automatizzate ad alto rischio); settore sanitario e assistenziale (medici, infermieri, operatori socio-sanitari; personale che gestisce farmaci o apparecchiature critiche); industria chimica, energetica e manifatturiera (addetti a impianti a pressione, reattori, centrali elettriche; lavoratori esposti a rischi di esplosione, incendio o contaminazione); forze dell’ordine, sicurezza e vigilanza (vigili del fuoco, polizia locale, guardie giurate; personale addetto alla sicurezza di impianti critici).

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