la svolta

Consulta: l'assegno di invalidità non può essere inferiore a 603 euro per tutti

È illegittimo il divieto, previsto dalla riforma Dini del 1995,  all'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità

14 Lug 2025 - 12:51
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L'importo dell'assegno di invalidità non potrà più essere inferiore a 603 euro al mese. Nemmeno per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo di calcolo delle pensioni. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con una sentenza di inizio luglio, che ha considerato illegittimo il divieto all'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità, spettante al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità di prestare un'attività lavorativa confacente alle proprie attitudini.

Secondo la Corte, "l'eliminazione dell'integrazione al minimo per l'assegno ordinario d'invalidità liquidato con il sistema contributivo previsto dalla riforma del 1995 non è tale da realizzare il principale obiettivo della stessa, ossia la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, perché la tutela aggiuntiva dell'integrazione al minimo era già finanziata tramite la fiscalità generale, come le prestazioni del sistema assistenziale".

Peraltro dell'assegno ordinario d'invalidità il lavoratore può aver bisogno anche molto prima del raggiungimento dell'età prevista per il godimento dell'assegno sociale, oggi erogato solo ai cittadini over 67. E, in caso di assegno ordinario d'invalidità di importo modesto, il soggetto in età attiva in ragione dell'invalidità, "potrebbe essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico, là dove non sussistano i requisiti per ricevere anche l'assegno d'invalidità civile; non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l'assegno unico e universale oppure l'assegno di inclusione; non abbia la possibilità di trovare altre occupazioni confacenti alle sue attitudini".

Infine, la Corte ha evidenziato che l'assegno di invalidità "si sottrae al giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro di soggetti che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbiano tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantire loro, in vecchiaia, un adeguato trattamento pensionistico. L'assegno ordinario d'invalidità, infatti, è destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore ha perso, per via dell'invalidità, una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato".

"Per tutte queste ragioni, conclude la Corte, la scelta operata dall'articolo 1, comma 16, della legge numero 335 del 1995 , di assimilare l'assegno ordinario d'invalidità agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il solo sistema contributivo, per assoggettare anche il primo alla previsione di inapplicabilità delle disposizioni sull'integrazione al minimo, è stata ritenuta lesiva dell'articolo 3 della Costituzione, con assorbimento della censura relativa all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione". 

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