La misura ora passa al Senato

"Senza consenso è violenza sessuale": la Camera approva la proposta di legge

Il testo precisa quali azioni configurano il reato e conferma anche le ipotesi già previste dalla normativa vigente. Schlein: "Grande passo in avanti culturale per il Paese"

19 Nov 2025 - 12:32
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La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, con 227 voti favorevoli, una proposta di legge che stabilisce che in assenza di un "consenso libero e attuale" si configura il reato di violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato per il seguito dell'iter parlamentare. La definizione del reato viene quindi collegata espressamente alla presenza o meno di un consenso che sia libero e riferito al momento in cui la condotta viene posta in essere, come indicato nella nuova formulazione dell'articolo.

Approvato l'emendamento predisposto delle relatrici in commissione Giustizia

 Secondo quanto riportato nel testo approvato, la proposta di legge è il risultato dell'approvazione, in commissione Giustizia, di un emendamento predisposto dalle relatrici Carolina Varchi, di Fratelli d'Italia, e Michela Di Biase, del Partito democratico. L'emendamento è stato definito dopo una trattativa che ha coinvolto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Su questa base è stato elaborato il testo che la Camera ha votato in Aula, collegando la configurazione del reato alla presenza del consenso libero e attuale della persona interessata.

Il commento di Schlein: "Con libero consenso grande passo avanti"

 "Siamo felicissimi di questo grande passo avanti per il Paese, una piccola grande rivoluzione culturale". Così la segretaria del Pd Elly Schlein dopo l'approvazione della legge contro la violenza sulle donne, sul libero consenso. "Finalmente si inserisce nella legge italiana il principio del consenso libero e attuale, che prima non c'era - aggiunge -. Finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è violenza, è stupro, e quindi è reato. Questo è importantissimo anche per chiarire che non basta la mancanza di un dissenso esplicito per dedurre il consenso. E con questo inserimento nella legge del libero consenso, si chiarisce che la società italiana non tollera gli atti sessuali non consensuali".

"Grande passo in avanti culturale per il Paese"

 "È stato un lavoro importante, trasversale per questo ci siamo parlate con il presidente del Consiglio - dice ancora -, c'è stato un lavoro ottimo delle nostre relatrici, Michela De Biase e Carolina Varchi. È stato un lavoro trasversale perché, come sosteniamo sempre, su questo terreno del contrasto alla violenza di genere, bisogna saper mettere da parte le forti divergenze politiche che abbiamo, e provare a far fare un salto in avanti al Paese, per contrastare, prevenire. La differenza è che prima il reato di violenza sessuale parlava solo di violenza o minaccia, quindi misurava lo stupro sulla forza dell'aggressore anziché sulla libertà violata della vittima. Da questo punto di vista è un'innovazione importante che segue naturalmente anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che era già su questo intervenuta, ma finalmente questo principio entra anche nella legge e in questo modo attua la Convenzione di Istanbul, che come sapete è già legge anche in Italia, e quindi siamo molto felici di questo risultato ottenuto insieme, e di questo grande passo in avanti culturale per il Paese".

La riscrittura dell'articolo 609-bis del codice penale

 Il provvedimento approvato prevede la riscrittura integrale dell'articolo 609-bis del codice penale. Nella nuova versione viene introdotta la nozione di consenso, in linea con la Convenzione di Istanbul. Il riferimento è alle componenti individuate dalla Convenzione, che sono la libertà e l'attualità. Il testo collega quindi la configurazione del reato di violenza sessuale all'assenza di un consenso che presenti queste caratteristiche, come indicato nel richiamo alla Convenzione stessa.

Le tre condotte individuate dal primo comma

 Nel nuovo testo dell'articolo, il primo comma individua tre diverse possibili condotte che, in assenza del consenso libero e attuale della persona, costituiscono il reato di violenza sessuale. Si tratta del compiere atti sessuali su un'altra persona, del far compiere atti sessuali a un'altra persona e del far subire atti sessuali a un'altra persona. Queste tre ipotesi vengono indicate espressamente come condotte che integrano il reato quando non è presente il consenso così definito.

Le fattispecie richiamate nel secondo comma

 Il secondo comma ripropone, con lievi modifiche, le due fattispecie che attualmente integrano il delitto di violenza sessuale. La prima è quella in cui qualcuno viene costretto a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. La seconda riguarda i casi in cui si abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa. Il testo specifica dunque che queste situazioni continuano a costituire il reato di violenza sessuale, richiamando le modalità già previste dalla normativa in vigore, pur all'interno della nuova formulazione dell'articolo.

Il collegamento con la Convenzione di Istanbul e il passaggio al Senato

 La riscrittura dell'articolo 609-bis introduce la nozione di consenso in coerenza con la Convenzione di Istanbul, che individua nella libertà e nell'attualità le componenti del consenso rilevante. Il provvedimento approvato dalla Camera all'unanimità si inserisce in questo quadro di riferimento, richiamando tali elementi nel testo normativo. Dopo il voto di Montecitorio, la proposta di legge passa ora al Senato, dove continuerà il percorso previsto dall'iter legislativo.

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