Sanità, firmato l'accordo per i medici di famiglia nelle Case di comunità: obbligatorie fino a 6 ore a settimana tra le 8 e le 20
Previsto un compenso di 38,72 euro l'ora, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale. Compito della singola Azienda sanitaria definire il fabbisogno orario della struttura
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Grazie a un'accelerazione della trattativa, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle Case di Comunità. A sottoscriverlo Sisac, in rappresentanza delle Regioni, e i sindacati di categoria Fimmg e Fmt. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle Case di Comunità tra le ore 8.00 e le 20.00, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle Case, ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri, secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
Il ruolo delle Aziende sanitarie
Per garantire la continuità dell'attività, spiega la Conferenza delle Regioni in una nota, sarà compito della singola Azienda sanitaria definire il fabbisogno orario della struttura, dopo aver impiegato il personale già assegnato ad attività orarie e consultato il referente dell'Aft (ossia le Aggregazioni Funzionali Territoriali), ove presente, e quindi di distribuire le ore residue tra i medici operanti nel territorio della Casa della Comunità.
No di Smi e Snami
Sul fronte opposto le sigle sindacali Smi e Snami, che non hanno firmato l'intesa. È in atto, denuncia lo Smi, "uno stravolgimento della natura giuridica del rapporto di lavoro che attualmente disciplina l'esercizio della professione di medico di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale nell'alveo della libera professione convenzionata".
Secondo lo Smi, "l'imposizione a tutti i medici in servizio dell'obbligo orario fino a sei ore settimanali nelle Case trasforma l'attività della medicina generale a mera copertura di fabbisogno orario residuo strutturato dall'Azienda sanitaria locale. In questo modo s'introducono elementi di un rapporto di subordinazione e allo stesso tempo, permane l'assenza di tutele previste per il lavoro dipendente. Si configura in questo modo un gravissimo squilibrio contrattuale".
L'iter dopo l'accordo
L'accordo trovato dovrà ora seguire il suo iter procedurale per entrare in vigore entro la data del 30 giugno 2026, nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr.
