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Doping: il Tas "assolve" la Juve

"Non punibile a livello sportivo"

Il Tribunale dell'arbitrato sportivo di Losanna ha dato al Coni la risposta sulle implicazioni che può avere la sentenza del processo alla Juve per doping, conclusosi con la condanna del dottor Agricola.

Secondo il Tas non è punibile in ambito sportivo l'uso di farmaci non espressamente vietati dalla normativa antidoping: le vittorie della Juve sembrano quindi salve. Il parere è giuridico ma non vincolante per il Coni.

La Juventus dunque è "salva". Il Tribunale di Losanna, il cui parare, va detto, non è vincolante ma è soltanto consultivo, è arrivato al Coni che lo scorso due marzo aveva posto due quesiti. Uno sulla punibilità dell'uso di sostanze farmaceutiche non espressamente proibite dalla normativa sportiva e l'altro sui metodi di indagine per l'accertamento da parte delle autorità sportive della somministrazione ad atleti di farmaci non compresi nella lista delle sostanze proibite.

Alle domande del Coni, che vertevano soprattutto sull'uso di sostanze non comprese nella lista di quelle proibite, il Tas risponde che "l'uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva, e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite non può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari. Comunque, a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorità statali, le autorità sportive sono obbligate a perseguire l'uso di sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma anti-doping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari". Una risposta particolarmente importante soprattutto perché in qualche modo "salva" i trofei che i bianconeri hanno vinto nel periodo in questione, ovvero dal 1994 al 1998.

Le autorità sportive, inoltre, secondo il Tas devono indagare sull'uso di sostanze non comprese nella lista "solo al fine di informare la Wada di possibili nuove forme di doping", ma invece "riguardo all'uso di sostanze farmacologiche incluse nella lista proibita o alla violazione di altre norme anti-doping, le autorità sportive devono utilizzare tutti i metodi di esame disponibili e devono avviare senza indugio un procedimento disciplinare qualora vengano a conoscenza, per mezzo di qualsiasi fonte di informazione, di una possibile violazione, lasciando poi agli organi di giustizia il compito di determinare se ci sono indizi sufficienti, in conformita' con gli standard probatori applicabili, per applicare sanzioni disciplinari".