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La diffusione di informazioni sui procedimenti penali sarà consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o per altre ragioni di interesse pubblico. Lo prevede la bozza dello schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sulla presunzione d'innocenza. Il testo vieta alle "autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini" fino a sentenza irrevocabile.