Protesta virtuale su servizi essenziali
Nei servizi essenziali arriva lo sciopero virtuale. E' quanto prevede la bozza del disegno di legge "per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro" che sarà all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri. Lo sciopero "virtuale" può essere reso obbligatorio per categorie considerate essenziali, e la cui specificità consiste nell'essere proclamato senza causare l'interruzione delle mansioni.
Questi, in sintesi, i principi che il ddl intende recepire per la regolamentazione dello sciopero nel settore dei trasporti
Referendum consultivo preventivo obbligatorio
L'Introduzione dell'istituto è prevista a meno che non si tratti di proclamazioni da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento dei lavoratori, e della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza
Sciopero virtuale
Previsione dell'istituto dello sciopero virtuale, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale. In altre parole è prevista l'astensione senza interruzione delle mansioni essenziali: lo sciopero viene proclamato, ma si continua a lavorare egualmente.
Anticipo di revoca
Predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dall'effetto annuncio e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori
Prestazioni garantite
Disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione
Arbitrato e conciliazione
Attribuzione di competenze specifiche e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie o su richiesta delle parti, alla Commissione per le relazioni di lavoro di cui al successivo comma 4 la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali
Coordinamento
Un più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione per le relazioni di lavoro e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione, nonché di un potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa
Eccezioni allo sciopero
Divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro lesive, anche per la durata o le modalità di attuazione, del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione anche attraverso l'individuazione, nei contratti e negli accordi collettivi relativi a servizi non essenziali, di specifiche formalità e procedure per la proclamazione.
Commissione per le relazioni di lavoro
E' composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La relazione tecnica che accompagna la bozza di ddl evidenzia che la previsione della riduzione del numero dei commissari dagli attuali 9 della Commisione di garanzia ai 5 previsti per la nuova commissione comporta una riduzione di spesa con riferimento ai compensi da corrispondere ai medesimi (da euro 1 .050.000,00 a euro 588.000,00 con un risparmio di euro 462 .000,00). Il risparmio di spesa verra' prioritariamente utilizzato per assolverei ai nuovi compiti assegnati dalla delega alla Commissione per le Relazioni di Lavoro.