politica

Stop a processi penali fino a 6/02

Dl sicurezza,presentati due emendamenti

16 Giu 2008 - 14:46

I relatori del dl sicurezza hanno presentato due emendamenti propedeutici alla sospensione delle azioni giudiziarie. Nel primo si interviene sulla formazione dei ruoli d'udienza, indicando quali sono i procedimenti più urgenti. Nell'altro è prevista la sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al giugno 2002 "in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado".

Nel primo emendamento si prevede che, nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi, il giudice assegni precedenza assoluta ''ai procedimenti relativi ai delitti puniti con l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51 comma 3 bis-3 quater e 407 comma 2, lettera "a" del Codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti anche per reati diversi da quelli per cui si procede e ai procedimenti da celebrarsi con giudizi direttissimi e con giudizi immediati''.

Nella seconda proposta di modifica, invece, si prevede la sospensione dei processi penali ''relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattito di primo grado''. ''Sono immediatamente sospesi al momento dell'entrata in vigore della presente legge - si legge ancora nell'emendamento - per la durata di anni uno''.

''In caso di pluralità di reati contestati - scrivono ancora i relatori - si ha riguardo alla data dell'ultimo reato''. Il corso della prescrizione, si legge nella norma, ''rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale''. La prescrizione riprenderà il suo corso dal giorno in cui cesserà la sospensione. ''La sospensione non opera nei processi per la criminalità organizzata, l'ergastolo, la reclusione superiore ai 10 anni e nei procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro''.

''Per assicurare priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena da infliggere non sarebbe eseguibile''. L'imputato può anche chiedere che il suo processo non venga sospeso e il patteggiamento può essere fatto entro tre giorni dalla notifica della sospensione.

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