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Smart working prorogato per fragili e genitori nel settore privato | Inclusione, genitore con figli under 14 può rifiutare un "contratto" se lontano da casa

Le nuove regole previste dagli emendamenti al decreto lavoro, approvati in commissione al Senato

Smart working prorogato per fragili e genitori nel settore privato | Inclusione, genitore con figli under 14 può rifiutare un "contratto" se lontano da casa - foto 1
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Arrivano le prime novità sul dl Lavoro.

Grazie a un emendamento approvato in commissione in Senato, è stato prorogato fino al 31 dicembre lo smart working nel settore privato: la norma riguarda i lavoratori fragili e i genitori con figli fino a 14 anni. Per il pubblico è in corso "un approfondimento" per verificare le coperture. Un altro emendamento al provvedimento, prevede inoltre che il beneficiario dell'assegno di inclusione con i figli under 14 invece deve accettare un'offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km di distanza o se raggiungibile in due ore con i mezzi pubblici.

La regola degli 80 km prevista solo per i genitori con figli under 14

 Se il beneficiario "attivabile" al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta a tempo indeterminato senza limiti di distanza, per il nucleo familiare con figli under 14 la regola degli 80 km o delle due ore vale "anche qualora i genitori siano legalmente separati". 

 

Domande anche ai Caf

 Un emendamento al decreto prevede che le domande per l'assegno di inclusione potranno essere presentate "anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'Inps". 

 

 

Decontribuzione totale a chi stabilizza badanti

 Un'altra novità riguarda la decontribuzione totale per 3 anni per chi assume o stabilizza badanti che assistono anziani non autosufficienti. La modifica riguarda 2023, 2024, 2025 e prevede "un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di 65 anni". Il beneficio non spetta se tra il lavoratore e il datore di lavoro sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di 24 mesi.

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