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"Mms non devono violare la privacy"

Garante:foto su Web solo con consenso

05 Mag 2004 - 20:35

Gli Mms? Sono leciti. Ma attenti all'uso che se ne fa. Si potrebbe rischiare, infatti, di violare la riservatezza delle persone ritratte. Per questo il Garante per la privacy, Stefano Rodotà, ha fissato alcune regole di base, come l'obbligo di "mantenere sicure le immagini" e di risarcire gli "eventuali danni". Diventa "obbligatorio" chiedere il consenso agli interessati quando si tratta di fotografie o filmati che vengono diffusi sul Web.

La necessità di dare a vita a un codice sull'uso degli mms è arrivata dopo una serie di segnalazioni all'Autorità affinché verificasse se questi ultimi rispettano le norme sulla riservatezza". Il Garante, dopo aver constatato che gli mms "sono destinati ad una utilizzazione sempre più diffusa da parte dei singoli utenti" e che sono "suscettibili di ledere la sfera privata o la dignità delle persone", ha individuato una serie di regole ben precise.

In linea generale, è stato deciso che per quanto riguarda l'uso personale non ci sono particolari limiti "alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali", in quanto a tale uso non si applica la legge n. 675 sulla privacy e dunque non c'è problema "quando un soggetto scatta foto o effettua una ripresa per esigenze di svago o culturali e invia a parenti ed amici le immagini, che rimangono in un ristretto ambito di conoscibilità".

Diventa, invece, obbligatorio informare gli interessati e chiedere il consenso nel caso di fotografie o filmati "che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari o diffusi, per esempio mediante la pubblicazione su un sito Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena". I giornalisti devono rispettare la legge 675 e la Carta dei doveri.

Il Garante ha poi rimarcato che "sia in caso di invio episodico sia di diffusione sistematica di immagini" valgono in ogni caso il codice civile per quello che riguarda l'abuso dell'immagine altrui e la legge sul diritto d'autore (legge n.633/1941) "che richiede il consenso della persona ritratta, a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dal ruolo pubblico svolto dal soggetto fotografato o da necessità di giustizia o di polizia o quando la fotografia è collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltosi in pubblico".

"Ci sono poi altri divieti - ha spiegato il Garante - sanzionati penalmente e sono quelli che riguardano l'indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private; la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico; il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario; le pubblicazioni oscene".

L'Autorità per la protezione dei dati personali ha mandato, infine, un messaggio ben preciso ai gestori telefonici. Per i fornitori di servizi telefonici è obbligatorio "tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione". E quanto ai gestori telefonici "che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli", una volta che il destinatario abbia letto i messaggi essi sono tenuti a far cessare la conservazione temporanea dei messaggi.