Referendum sulla giustizia, il Tar respinge il ricorso sulla data del voto
Secondo il Tar del Lazio è "legittima la decisione del governo di votare il 22 e 23 marzo"
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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia con il quale si contestava la decisione del Consiglio dei ministri di votare i prossimi 22 e 23 marzo. I giudici della sezione seconda bis hanno dichiarato inammissibile l'intervento dell'Unione italiana forense, rimangono quindi confermate le date di marzo per l'apertura delle urne e per il voto.
La sentenza
Con la pubblicazione della sentenza n. 1694 il Tar del Lazio si è pronunciato nel merito stabilendo infondato il ricorso avanzato contro il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 (e contro la relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026) che ha indetto, per il 22 e il 23 marzo prossimi, il referendum costituzionale concernente a legge costituzionale relativa a "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025.
Il ricorso
I promotori di una raccolta firme avente a oggetto un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall'ufficio centrale per il referendum il 18 novembre 2025 e sul quale il decreto impugnato ha indetto la consultazione popolare, miravano a ottenere la sospensione e l'annullamento del decreto presidenziale al fine di completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità dell'ufficio centrale per il referendum.
L'infondatezza della richiesta
Il Tar si è pronunciato nel senso dell'infondatezza del ricorso rilevando che la disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all'approvazione da parte della volontà popolare, a prescindere da quale tra i soggetti a cui l'art. 138 della Costituzione attribuisce l'iniziativa referendaria (almeno un quinto dei membri di una delle Camere o cinque consigli regionali o cinquecento mila elettori) abbia avanzato per primo la richiesta del referendum.
