politica

L. impedimento, decisione a giudice

Depositata la sentenza della Consulta

25 Gen 2011 - 21:04
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

La Corte costituzionale ha depositato la sentenza che in parte boccia il "legittimo impedimento". In uno dei passaggi si legge che rientra nel "potere del giudice valutare, caso per caso, se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei ministri" dia "in concreto luogo ad impossibilità assoluta" di "comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio".

"Leale collaborazione"
Nella sentenza sulla legge che consentirebbe al premier Silvio Berlusconi di mettersi al riparo, almeno fino al prossimo ottobre, dalla ripresa dei tre processi a suo carico (Mills, Mediaset e Mediatrade), la Consulta sottolinea anche un altro principio. Quello della "leale collaborazione". Un principio - spiegano i giudici - che ha "carattere bidirezionale", riguarda cioè anche il presidente del Consiglio, "la programmazione dei cui impegni è suscettibile a sua volta di incidere sullo svolgimento della funzione giurisdizionale".

"La leale collaborazione - scrive la Corte nella sentenza n.23 scritta dal giudice Sabino Cassese - deve esplicarsi mediante soluzioni procedimentali, ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari. Per un verso, il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo conto degli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per altro verso, il Presidente del Consiglio dei ministri deve programmare i propri impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell'interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella propria agenda".

Nel richiamare il principio di leale collaborazione la Corte distingue, tuttavia, le prerogative di entrambi i poteri. Quindi, "quando il giudice valuta in concreto, in base alle ordinarie regole del processo, l'impedimento consistente nell'esercizio di funzioni governative, si mantiene entro i confini della funzione giurisdizionale e non esercita un sindacato di merito sull'attività del potere esecutivo, nè più in generale - aggiunge la Consulta - invade la sfera di competenza di altro potere dello Stato". Dall'altro lato, tuttavia, la Consulta riconosce che "in simili ipotesi l'esercizio della funzione giurisdizionale ha una incidenza indiretta sull'attività del titolare della carica governativa, incidenza che - raccomanda la Corte - obbligo del giudice ridurre al minimo possibile, tenendo conto del dovere dell'imputato di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli".

"Il premier sia preciso e puntuale"
La "tipizzazione" delle attività di governo che possono rappresentare un legittimo impedimento a non presentarsi in udienza valgono solo nella misura in cui venga indicato un "impegno preciso e puntuale" da parte del premier, scrive ancora la Corte Costituzionale. Il premier-imputato dovrà dunque specificare la "natura dell'impedimento, adducendo un preciso e puntuale impegno". In altre parole - scrive la Corte - "il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà indicare un preciso e puntuale impegno, che abbia carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad altro preciso e puntuale impegno, quest'ultimo riconducibile ad una attribuzione coessenziale alla funzione di governo prevista dall'ordinamento".

Quindi - secondo la Consulta - "in termini negativi, il giudice non riconoscerà come impedimenti legittimi, in applicazione del criterio legislativo, impegni politici non qualificati, cioè non riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo, pur previste da leggi o regolamenti". Mentre "in termini positivi, ove venga addotto un impedimento riconducibile a tale tipologia di attribuzioni, il giudice non potrà disconoscerne il rilievo in astratto, fermo restando - sottolineano il giudici costituzionali il suo potere, non sottrattogli dalla disposizione in esame, di valutare in concreto lo specifico impedimento addotto".

Bocciata la certificazione della Presidenza del Consiglio"
Dopo aver fissato questi limiti sulla necessità che l'impegno non sia generico e che spetta al premier-imputato "l'onere di specificazione dell'impedimento", la Corte boccia la parte della legge (comma 4) che prevede l'impedimento continuativo fino a sei mesi e la certificazione della Presidenza del Consiglio. Previsione, questa, che si traduce di fatto in un'immunità perché "rende impossibile la verifica del giudice circa la sussistenza e consistenza di uno specifico e preciso impedimento".