Immunità: cosa prevede il ddl Boato
La legge approvata dal Senato attua la riforma dell'immunità parlamentare prevista dall'art. 68 della Costituzione, ritoccato in senso restrittivo nel '93, quando, sulla scorta di Tangentopoli, fu ristretto l'ambito delle garanzie di cui godono deputati e senatori. La legge, grazie alla norma della Cdl che ha recepito il "lodo Maccanico", prevede poi l'immunità assoluta, con sospensione dei processi in corso, per le 5 più alte cariche dello Stato.
Ecco cosa prevede la legge di attuazione dell'art.68 della Costituzione nella quale è stato inserito il cosiddetto "lodo Maccanico":
Immunità assoluta con sospensione dei processi in corso per il Capo dello Stato, presidenti del Consiglio, delle Camere e della Corte Costituzionale. Per i parlamentari, invece, oltre all'immunità e all'insindacabilità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (salvo autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza), è prevista l'insindacabilità anche per tutte le opinioni connesse all'attività politica, l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni e l'utilizzo processuale delle conversazioni tra soggetti terzi e parlamentari "captate" sulle utenze telefoniche dei primi.
Sono questi i cardini della legge Boato, già approvata dalla Camera, e integrata dal Senato con la norma che recepisce il cosiddetto "lodo Maccanico", e che dunque dovrà tornare a Montecitorio per l'ok definitivo.
Cosa prevede l'art. 68 della Costituzione dopo la riforma del '93
"I membri del Parlamento - recita la norma costituzionale secondo la riforma decisa 10 anni fa - non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione - si legge ancora nel testo - è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
Le garanzie previste per deputati e senatori
In base alla legge di attuazione della norma costituzionale, saranno insindacabili tutti gli atti compiuti e i voti espressi nelle aule di Palazzo Madama e Montecitorio e ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione per intercettare deputati e senatori si applica anche per acquisire tabulati di comunicazioni di parlamentari. Inoltre, per quanto riguarda le conversazioni tra un soggetto intercettato e un parlamentare, il giudice potrà distruggerle interamente o in parte se le riterrà irrilevanti (anche su istanza delle parti) o dovrà chiedere l'autorizzazione in Parlamento per utilizzarle interamente o relativamente a quelle parti o quelle frasi che ritenga rilevanti. Se l'autorizzazione dovesse essere negata, le conversazioni andranno distrutte. La stessa disciplina vale per i tabulati di comunicazioni di terzi con parlamentari. Per i procedimenti in corso, la disposizione si applica se le intercettazioni non sono state utilizzate in giudizio.
L'immunità per i vertici dello Stato introdotta con il "lodo Maccanico"
La riforma dell'immunità per i parlamentari varata nel '93 è stata oggi integrata con la norma proposta dalla Cdl che di fatto recepisce il cosiddetto "lodo Maccanico", che assicura un'immunità assoluta alle cinque più alte cariche dello Stato, il presidente della Repubblica (eccezion fatta per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione), i presidenti delle Camere e della Cosulta in ogni caso, e il presidente del Consiglio (salvo i casi di reati ministeriali per i quali è previsto il giudizio del Tribunale dei ministri) non possono essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato, "anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione e fino alla cessazione della carica": a partire dalla data di sospensione dei processi (secondo la Cdl si tratta del rinvio a giudizio e quindi non preclude indagini preliminari, secondo l'Ulivo si tratta invece dell'inizio dell'azione penale e quindi preclude le indagini) è inoltre sospeso il decorso dei termini per la prescrizione del reato contestato all'alta carica.
